Cassazione Penale, Sentenza n. 17490/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1‑quater c.p.p., nel procedimento per resistenza a pubblico ufficiale commessa durante una manifestazione del 22/09/2025. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto la nullità sanata perché l'eccezione era stata sollevata per la prima volta in sede di riesame e non durante l'interrogatorio di garanzia; il ricorrente richiedeva invece l'annullamento sostenendo che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 15/01/2026, l'omessa esecuzione dell'interrogatorio è nullità a regime intermedio deducibile anche in sede di riesame.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1‑quater c.p.p., costituisce una nullità a "regime intermedio" (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) deducibile anche in sede di riesame o rilevabile d'ufficio, conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite (15/01/2026). Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica, con conseguente cessazione dell'efficacia della misura coercitiva applicata.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo; la sua omissione integra una nullità che incide sul provvedimento genetico e non è surrogabile, pertanto legittima la deduzione di nullità in sede di riesame.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede la sanzione di nullità per l'omissione di adempimenti formali obbligatori in relazione all'ordinanza cautelare; qui è richiamata per qualificare la gravità della violazione procedurale.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato l'omissione dell'interrogatorio come nullità a regime intermedio ai sensi di questa disposizione, con conseguente regime di rilevabilità previsto dalla legge.
Richiamato per il regime di rilevabilità delle nullità a regime intermedio, confermando che tali vizi possono essere rilevati anche d'ufficio e dedotti in sede di riesame.
Sezioni Unite, 15/01/2026 (dispositivo)
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che l'omissione del previo interrogatorio, quando previsto, integra nullità a regime intermedio deducibile anche davanti al tribunale del riesame o rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo obbligatorio (art. 291, c.1‑quater c.p.p.) configura una nullità 'a regime intermedio' che può essere dedotta in sede di riesame e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice del riesame.
- La mancata eccezione in sede di interrogatorio di garanzia non preclude la possibilità di ottenere l'annullamento dell'ordinanza cautelare per tale vizio: il riesame è la sede tipica per contestare vizi genetici dell'atto che legittimano l'adozione della misura.
- Se la misura cautelare è fondata su un provvedimento genetico emesso in violazione dell'obbligo di interrogatorio, l'ordinanza può essere annullata senza rinvio e la misura cessare di avere efficacia.
- Nei procedimenti cautelari, è essenziale verificare se sussistono le ipotesi di deroga previste dall'art. 291 c.1‑quater; in mancanza di deroga, l'interrogatorio è requisito strutturale del provvedimento coercitivo.
- Per la difesa: pur essendo opportuno sollevare l'eccezione già nell'interrogatorio di garanzia, la tutela non si esaurisce lì: il ricorso per riesame resta un rimedio efficace per dedurre vizi genetici quali l'omesso interrogatorio.
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