Cassazione Civile, Ordinanza n. 11529/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Lo straniero ha impugnato davanti al giudice di pace il decreto prefettizio di espulsione emesso il 31 marzo 2023 con contestuale ordine di allontanamento. La controversia nasce dal suo percorso in materia di protezione internazionale: una prima domanda è stata rigettata nel 2019; nel 2021 è stata presentata una prima domanda reiterata, dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale; contro tale decisione egli ha proposto ricorso giurisdizionale, poi estinto per rinuncia; successivamente, il 31 marzo 2023, ha presentato una seconda domanda reiterata. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza del giudice di pace con tre motivi: carenza di motivazione, perché a suo dire non ricorrerebbero le condizioni di cui al d.lgs. 25/2008 per qualificare la sua domanda come reiterata dopo una decisione definitiva; contraddittorietà della motivazione, per il supposto contrasto tra premesse fattuali e conclusione; omessa motivazione su un punto decisivo, cioè l'asserita presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in data 31 marzo 2023.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha affermato che la rinuncia al giudizio di impugnazione non elimina la decisione amministrativa impugnata, ma estingue soltanto il giudizio, rendendo definitivo il provvedimento. Di conseguenza, la seconda domanda reiterata presentata il 31 marzo 2023 era correttamente considerata tale ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 25/2008, con esclusione del diritto a rimanere sul territorio nazionale e legittimità del decreto di espulsione. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per difetto di costituzione della controparte. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 25/2008
esclude il diritto a rimanere sul territorio nazionale quando l'interessato manifesta la volontà di presentare un'altra domanda reiterata dopo una decisione definitiva che ha dichiarato inammissibile una precedente domanda reiterata.
art. 29 d.lgs. 25/2008
richiamato per qualificare la prima domanda reiterata come inammissibile.
art. 32, comma 1, lett. b e b-bis, d.lgs. 25/2008
richiamato dal ricorrente per sostenere che la situazione normativa evocata dall'art. 7 non ricorresse nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al giudizio di impugnazione estingue il processo di impugnazione, ma non travolge il provvedimento amministrativo impugnato, che resta definitivo.
- Ai fini dell'art. 7 del d.lgs. 25/2008, rileva la definitività della decisione che ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata, anche se il giudizio di impugnazione si è estinto per rinuncia.
- Una successiva domanda di protezione internazionale presentata dopo una decisione definitiva di inammissibilità di una precedente domanda reiterata può legittimare il decreto di espulsione per carenza del diritto a permanere sul territorio nazionale.
- Le censure di carenza, contraddittorietà o omessa motivazione sono infondate quando presuppongono una erronea ricostruzione del rapporto tra estinzione del giudizio e permanenza dell'efficacia del provvedimento amministrativo.
- In caso di rigetto del ricorso, se ricorrono i presupposti di legge, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11507/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11508/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11510/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11513/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11518/2024 del 30/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →