Cassazione Penale, Ordinanza n. 33464/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Dall'ordinanza emerge che il ricorso investiva due profili: da un lato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto fosse tenue; dall'altro il diniego delle attenuanti generiche, censurando la motivazione della corte territoriale. La difesa aveva però rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quello relativo alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la valutazione di non tenuità era stata sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche, fondate sulle modalità del fatto, sull'arbitrarietà e sulla durata dell'allontanamento e sull'intensità del dolo; il secondo motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione di merito, che aveva valorizzato i precedenti e le modalità del fatto per escludere le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che le censure proposte non superassero il vaglio di legittimità: la doglianza sull'art. 131-bis c.p. non era deducibile come nuova rivalutazione del fatto e, comunque, non evidenziava vizi logici della motivazione; la censura sulle attenuanti generiche era aspecifica rispetto alla puntuale motivazione della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se il giudice di merito ha escluso la tenuità sulla base di una motivazione non manifestamente illogica, fondata sulle modalità della condotta e sull'intensità del dolo; tali valutazioni non sono rivalutabili in cassazione salvo evidenti vizi logici.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova e autonoma valutazione del fatto quando la corte di merito abbia già escluso la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. con motivazione non manifestamente illogica, soprattutto se il giudizio negativo si fonda su modalità concrete della condotta e sull'intensità del dolo.
- La censura relativa al diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile se mira soltanto a contrapporre una diversa lettura del materiale fattuale a quella già compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità della doglianza ne determina l'inammissibilità.
- La valorizzazione dei precedenti dell'imputato e delle modalità del fatto costituisce motivazione sufficiente, in assenza di vizi logici evidenti, per negare le attenuanti generiche.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo diversa disciplina, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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