Cassazione Penale, Sentenza n. 35835/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva l'affievolimento o la cessazione delle esigenze cautelari per effetto del tempo trascorso dall'esecuzione della misura, di presunte incongruenze emerse in dibattimento nelle dichiarazioni del collaboratore e di testimoni di polizia giudiziaria, delle dichiarazioni della presunta vittima di estorsione che negava pressioni da parte del ricorrente, della distanza tra la residenza del ricorrente e il luogo del sodalizio, e delle risultanze del dibattimento che avrebbero mostrato responsabilità prevalente di altri soggetti nelle vicende contestate (estorsione e corruzione). Il ricorrente è gravato da contestazioni per reati assai gravi, tra cui l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistenti "gravi indizi" di colpevolezza in ordine al delitto associativo (art. 416-bis c.p.), con conseguente applicazione della presunzione di adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere prevista dall'art. 275 cod. proc. pen.; tale presunzione può essere superata solo quando "risulti" l'assenza delle esigenze cautelari. Le risultanze dibattimentali e gli altri argomenti difensivi (tempo trascorso, distanza della residenza, dichiarazioni della presunta vittima, presunte incongruenze nei testi) non sono apparsi idonei a disarticolare il quadro cautelare: i margini per rivedere la misura dopo il rinvio a giudizio sono ristretti e non consentono un sindacato sulle risultanze probatorie del dibattimento se non nella misura in cui emergano elementi che escludano del tutto le esigenze cautelari o ricorra una delle fattispecie impeditrici previste dal quarto comma dell'art. 275. Il tempo trascorso, il buon comportamento e la distanza di residenza sono stati considerati elementi neutri o insufficienti a provare l'impossibilità di futura reiterazione. Conseguentemente il rigetto dell'istanza è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma sull'associazione di tipo mafioso è la fattispecie principale contestata; la sua gravità indiziaria attiva la speciale presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. circa la necessità della custodia in carcere
art. 629 cod. pen.
Delitto di estorsione aggravato, parte del quadro contestuale per il quale sono valutate le esigenze cautelari
art. 321 cod. pen.
Delitto relativo alla corruzione (o condotte connesse) posto a carico del ricorrente, considerato nel complesso delle contestazioni
art. 275 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 3, secondo periodo, e comma 4 richiamato in motivazione)
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
La disposizione stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati. Dopo il rinvio a giudizio i poteri del giudice della libertà si limitano e la presunzione può essere superata solo se "risulta" l'assenza delle esigenze cautelari; restano verificabili solo le ipotesi impeditrici indicate dal comma 4
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso, applicata nella decisione
art. 94, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza (menzione procedurale nella parte dispositiva)
Massime di principio
- La sussistenza di "gravi indizi" per reati come l'art. 416-bis attiva una presunzione a favore della custodia cautelare in carcere; per superarla è necessario che emerga in modo chiaro e incontrovertibile che non sussistono esigenze cautelari (non basta mera allegazione o elementi parziali).
- Dopo il rinvio a giudizio i margini del giudice della libertà/Tribunale del riesame sono ristretti: non può sovrapporsi al giudizio del dibattimento nella valutazione delle prove, potendo verificare principalmente l'assenza totale delle esigenze cautelari o l'esistenza di fattispecie impeditrici espressamente previste dalla legge.
- Elementi come il tempo trascorso dall'esecuzione della misura, la distanza della residenza, il comportamento inframurario o dichiarazioni parziali emerse in dibattimento sono normalmente considerati neutri o insufficienti di per sé a dimostrare la mancata pericolosità; occorrono fatti concreti e nuovi che dimostrino l'impossibilità di reiterazione o la mancanza di esigenze cautelari.
- In presenza di contestazioni riferibili ad associazione mafiosa e reati connessi, il giudice tende a privilegiare la cautela e richiede elementi solidi e complessivi per revocare o mitigare la misura cautelare; la semplice criticabilità delle dichiarazioni di testimoni o collaboratori non è di regola idonea a ribaltare la presunzione cautelare.
- Se si intende ottenere la revoca o la sostituzione della custodia in carcere in una simile situazione, la strategia difensiva più efficace è produrre prove concrete e nuove che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari (es. impossibilità concreta di reiterazione, elementi che dimostrino lo scioglimento definitivo del sodalizio, circostanze impeditrici previste dall'art. 275 c.p.p.), anziché limitarsi a contestare la attendibilità di singole dichiarazioni.
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