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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51468/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile per tardività e comunque rigettato l'appello proposto da Colaianni contro la sentenza del Tribunale di Parma che lo aveva condannato per plurimi reati di furto aggravato. L'imputato lamentava che l'atto di appello era stato invece depositato entro il termine (21/02/2022) presso l'Ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 582 c.p.p., mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che l'atto fosse stato spedito il 25/02/2022 oltre il termine di scadenza (24/02/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che il deposito presso l'Ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Bari il 21/02/2022 era effettuato entro il termine previsto (art. 582, 2° comma c.p.p.), ma ha rilevato che la Corte d'Appello aveva comunque esaminato e respinto il gravame nel merito motivando sia la congruità del compendio probatorio sia la proporzionalità della sanzione. Poiché il ricorrente ha contestato unicamente la declaratoria di inammissibilità per tardività e non ha proposto censure sul giudizio di merito, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 582, secondo comma cod. proc. pen.

    Il deposito dell'atto presso l'ufficio impugnazioni esterne del tribunale competente costituisce deposito valido ai fini del termine per proporre l'appello; pertanto il deposito del 21/02/2022 è rilevante e tempestivo

Massime di principio

  • Il deposito dell'atto di impugnazione presso l'ufficio impugnazioni esterne entro il termine perentorio vale come proposizione tempestiva dell'appello (art. 582 c.p.p.); è importante conservare prova del deposito.
  • Se la corte territoriale esamina anche il merito e respinge l'appello, il ricorrente deve proporre in Cassazione doglianze anche sul merito; impugnare soltanto la declaratoria di inammissibilità può portare al rigetto del ricorso in cassazione.
  • La Corte di Cassazione non è tenuta a riformare il giudizio di merito se il ricorrente non contesta specificamente la valutazione delle prove o la congruità della decisione impugnata.
  • In casi di contestazione di tempestività è utile produrre documentazione ufficiale rilasciata dall'ufficio che ha ricevuto l'atto (ricevute, attestazioni di deposito) per evitare disallineamenti tra data di deposito e data di spedizione.
  • Il rigetto del ricorso comporta quasi sempre la condanna al pagamento delle spese processuali; valutare attentamente le prospettive di successo e la completezza delle censure prima di proporre ricorso.

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