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Sentenza

Sentenza del 14/01/2016 n. 178 - Comm. Trib. Prov. Bari

Accertamento - Atti impositivi emessi a seguito di fatture oggettivamente inesistenti - Disposizioni sopravvenute del d.l. n. 16 del 2012 - Applicazione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda atti impositivi fondati su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Il principio esaminato concerne l'applicazione retroattiva, quando più favorevole, dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012. Secondo tale disciplina, se è stata accertata la fittizietà degli acquisti, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile deve essere riconosciuta anche la fittizietà delle vendite eventualmente collegate, evitando che ricavi meramente apparenti concorrano alla formazione del reddito.

La decisione

La sentenza afferma che le disposizioni sopravvenute dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 devono essere applicate, ove più favorevoli, agli atti impositivi relativi a fatture oggettivamente inesistenti. Pertanto, una volta accertata la natura fittizia degli acquisti, occorre considerare fittizie anche le corrispondenti vendite nella determinazione del reddito imponibile. Il testo fornito non indica l'esito processuale concreto, né consente di stabilire quale parte abbia formalmente vinto.

Norme richiamate

  • Art. 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012

    Ove applicabili come norme più favorevoli

    La disposizione deve essere applicata anche ai rapporti precedenti, quando produce un trattamento più favorevole, imponendo una corretta ricostruzione del reddito in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione accerta che determinati acquisti sono fittizi, la ricostruzione fiscale deve considerare anche l'eventuale fittizietà delle vendite collegate.
  • Non è corretto tassare ricavi meramente apparenti derivanti da operazioni inesistenti, perché il reddito imponibile deve riflettere operazioni effettivamente realizzate.
  • Le norme fiscali sopravvenute più favorevoli possono trovare applicazione anche a periodi precedenti, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
  • Il principio riguarda la coerenza complessiva dell'accertamento: la contestazione della falsità degli acquisti può incidere anche sulla qualificazione dei ricavi e delle vendite risultanti dalla medesima operazione.

Testo integrale

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