Sentenza n. 2204/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1728/2025 depositata in data 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1728/2025, che aveva ordinato il rilascio della carta docente o di altro equipollente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente, per l'importo di euro 500,00 annui, relativamente agli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della condanna, rilevando l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dalla sentenza civile, poiché, essendo state distratte in favore dei difensori, non era stata proposta azione esecutiva su tale capo. L'amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Il Collegio ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché non risultava effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e l'amministrazione non aveva contestato il credito né indicato attività esecutive in corso, il TAR ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione o della decisione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento delle somme dovute.
- La mancata effettuazione di qualsiasi pagamento, anche parziale, unitamente all'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'an e sul quantum del credito, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando i poteri, i termini e le modalità dell'intervento sostitutivo.
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