Sentenza n. 1793/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 dicembre 2024 con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Torino aveva rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare del Tribunale, la Prefettura ha comunicato di avere rilasciato al ricorrente il contratto di soggiorno e la documentazione necessaria per il successivo rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha confermato tale circostanza. Poiché l’Amministrazione ha adottato una condotta satisfattiva rispetto alla pretesa azionata, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’intervento in autotutela della Prefettura e della peculiarità della vicenda; è stato comunque riconosciuto al ricorrente il diritto al rimborso del contributo unificato da parte dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata poiché, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha adottato una condotta integralmente satisfattiva della pretesa del ricorrente.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È stato riconosciuto al ricorrente il diritto al rimborso del contributo unificato da parte dell’Amministrazione resistente, nonostante la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’Amministrazione adotta un atto o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo inutile la pronuncia sull’originaria domanda di annullamento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio deriva da un apprezzabile intervento satisfattivo o di autotutela dell’Amministrazione e la vicenda presenta peculiarità tali da giustificare la deroga al principio della soccombenza; resta distinto il diritto al rimborso del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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