Sentenza n. 3152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado, liquidando le spese di lite in soli 500 euro oltre oneri di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica, non conforme al decoro professionale e manifestamente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari; la violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ha inoltre contestato la motivazione del TAR, che aveva giustificato la riduzione richiamando soltanto il carattere seriale della controversia, e ha chiesto la liquidazione di 1.189 euro oltre accessori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza limitatamente alla quantificazione delle spese del primo grado, elevandole da 500 a 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha ribadito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono criteri di riferimento, non minimi inderogabili. Il giudice può discostarsene, ma deve motivare quando la liquidazione si discosta in modo apprezzabile e rilevante dai valori tabellari; resta vietata soltanto la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il semplice richiamo alla serialità della controversia non forniva una motivazione sufficiente, anche perché la serialità non giustifica automaticamente la compressione delle spese e, nel contesto considerato, poteva anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione per il mantenimento di una condotta già riconosciuta illegittima. La manifesta esiguità della liquidazione, non adeguatamente motivata, era inoltre idonea a incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale. La richiesta di 1.189 euro non è stata integralmente accolta; le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Costituisce l’unico limite legale richiamato dal giudice alla libertà di determinazione del compenso dopo l’abrogazione delle tariffe: non possono essere liquidate somme simboliche e non consone al decoro professionale.
art. 4 D.M. n. 55/2014
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate.
I parametri ministeriali sono criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale; il giudice può discostarsene, ma deve motivare gli scostamenti apprezzabili e rilevanti.
art. 5 D.M. n. 55/2014
Rileva, insieme all’art. 4, per la determinazione dei compensi considerando caratteristiche, difficoltà, valore della controversia, impegno professionale e complessità delle questioni.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Prevede la determinazione ministeriale dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la permanenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
artt. 24 e 113 Cost.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impedisce che una liquidazione manifestamente esigua e immotivata delle spese renda concretamente sproporzionato l’accesso alla giustizia.
art. 47 CDFUE
Concorre a fondare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, rilevante nella valutazione della congruità della liquidazione delle spese.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo e costituisce base normativa della statuizione sulle spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio generale di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche non costituiscono minimi tariffari inderogabili, ma criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese processuali.
- Il giudice può discostarsi dai parametri ministeriali nella liquidazione delle spese, ma, quando lo scostamento è apprezzabile e rilevante, deve indicare i criteri concreti che lo hanno determinato.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione, costituendo il limite legale alla discrezionalità del giudice nella quantificazione del compenso.
- Il carattere seriale della controversia, da solo, non giustifica una liquidazione delle spese manifestamente esigua né sostituisce l’obbligo di motivare la quantificazione; una liquidazione significativamente inferiore ai parametri deve essere adeguatamente giustificata.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella ragionevolmente necessaria a garantire il ristoro dei costi della tutela giurisdizionale, se priva di adeguata motivazione, può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale e impone la riforma della statuizione sulle spese.
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