Circolare numero 256 del 18-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, gli importi dei contributi volontari dovuti per il 1997 e le modalità di trattamento delle domande di autorizzazione presentate dal 12 luglio 1997 in poi. Da un lato conferma gli importi da applicare per l'intero 1997 e prevede conguagli per chi aveva già l'autorizzazione; dall'altro fornisce istruzioni provvisorie per le nuove domande, rinviando a ulteriori chiarimenti ministeriali sulla determinazione dell'importo del contributo volontario.
Contributi volontari e domande di autorizzazione dei coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. dopo il D.Lgs. n. 184/1997
Contributi volontari dei coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. dopo il D.Lgs. n. 184/1997
La circolare interviene sulla disciplina dei versamenti volontari per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, distinguendo tra gli assicurati già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 12 luglio 1997 e le nuove domande presentate da tale data in poi. L'atto serve sia a comunicare gli importi dovuti per il 1997, sia a fornire istruzioni provvisorie per la gestione delle istanze sottoposte al nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 184/1997.
Importi dovuti per l'anno 1997 e conguagli
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore del decreto, la circolare scioglie la riserva già contenuta nella circolare n. 103 del 30 aprile 1997 e comunica, mediante apposita tabella allegata, gli importi dei contributi volontari dovuti per il 1997. Tali importi devono essere applicati:
- per il periodo dal 1 gennaio 1997 all'11 luglio 1997, quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997;
- per il periodo dal 12 luglio 1997 al 31 dicembre 1997, nonostante la nuova disciplina.
La circolare evidenzia che, pur essendo state abolite dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997 le classi di contribuzione volontaria, il comma 7 del medesimo articolo ha comunque mantenuto fermo il meccanismo applicativo per questi assicurati. Le maggiori somme dovute in conseguenza della nuova tabella 1997 dovranno essere recuperate tramite conguaglio; a tal fine sarà trasmessa alle S.A.P. una lista dei soggetti interessati, per consentire il calcolo diretto in sede, dato il numero contenuto dei casi. In allegato sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione ai conti della contribuzione volontaria.
Nuove domande di autorizzazione dal 12 luglio 1997
Per le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dal 12 luglio 1997 in avanti dai coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O., la circolare richiama integralmente il quadro illustrato nella circolare n. 206 del 15 ottobre 1997, emanata in attuazione del D.Lgs. n. 184/1997. In particolare, devono essere considerate le regole sui requisiti per l'autorizzazione, sui presupposti di ammissione alla prosecuzione volontaria e sulla determinazione dell'importo del contributo.
Requisiti e condizioni di accesso
Per questa categoria di prosecutori volontari, il requisito contributivo richiesto per ottenere l'autorizzazione è pari a 36 contributi mensili o 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda, da far valere nella gestione per la quale viene chiesta l'autorizzazione. La circolare precisa tuttavia che resta riservata ogni ulteriore indicazione, in attesa degli approfondimenti ministeriali sulla possibilità di perfezionare il requisito mediante cumulo dei contributi versati in diverse Gestioni dell'assicurazione obbligatoria facenti capo all'INPS e nelle Gestioni dei lavoratori autonomi.
Quanto ai presupposti di ammissione, l'eventuale incompatibilità con l'iscrizione a una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria o con il pensionamento a carico di tali forme deve essere verificata anche con riferimento ai sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Ciò in quanto l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997 consente la copertura volontaria anche di tale periodo.
Determinazione del contributo volontario: criterio teorico e sospensione operativa
La circolare richiama, per i coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. che presentino domanda dal 12 luglio 1997, il criterio di calcolo del contributo volontario applicabile ai trimestri 3 e 4 del 1997. L'importo settimanale risulta dalla somma di tre componenti:
- L. 21.802 a settimana, corrispondenti a quanto dovuto in regime obbligatorio dai concedenti;
- lo 0,11% applicato alla retribuzione imponibile media percepita nell'anno precedente la data della domanda, a titolo di contribuzione base;
- il 6,54% applicato alla medesima retribuzione imponibile, quale quota risultante dall'aumento di 0,50 punti percentuali della parte della complessiva aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, in regime obbligatorio, è a carico degli operai agricoli nella misura del 6,04% per il 1997.
La circolare precisa che, nel caso di questi lavoratori, il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall'art. 3 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 non può essere anticipato da un datore di lavoro che possa poi rivalersi sul trattamento di quiescenza. Tuttavia, in via prudenziale e in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, le sedi devono soprassedere dal determinare l'importo del contributo con la formula sopra descritta. La questione è infatti ancora oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche ai fini di una possibile modifica normativa favorevole ai prosecutori volontari interessati dall'aumento degli importi.
Modalità ulteriori e rinvio alla circolare n. 206/1997
Per la rideterminazione dell'importo del contributo volontario in caso di rioccupazione e per le modalità di versamento, la circolare rinvia espressamente a quanto già disciplinato nei punti 6 e 8 della circolare n. 206 del 15 ottobre 1997. La presente circolare, dunque, non introduce una disciplina autonoma su tali aspetti, ma si limita a dettare istruzioni provvisorie in attesa degli approfondimenti in corso.
Punti principali
Importi dei contributi volontari per il 1997
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 12 luglio 1997, la circolare trasmette la tabella con gli importi dovuti per l'anno 1997. Tali importi valgono sia per il periodo 1 gennaio 1997-11 luglio 1997, sia per il periodo 12 luglio 1997-31 dicembre 1997, nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 e l'abolizione delle classi di contribuzione volontaria. Restano quindi dovuti i contributi nella misura indicata in allegato, con successivo recupero delle maggiori somme eventualmente risultanti.
Conguagli e recupero delle maggiori somme
Le S.A.P. riceveranno una lista dei soggetti tenuti al versamento dei conguagli derivanti dalla nuova tabella 1997. I conguagli dovranno essere calcolati direttamente in sede, considerando il numero non elevato degli interessati. Sono inoltre indicati in allegato i coefficienti di ripartizione ai conti della contribuzione volontaria dovuta da questi lavoratori.
Domande di autorizzazione presentate dal 12 luglio 1997
Per le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dal 12 luglio 1997 in poi da coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O., si applicano le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 184/1997 già illustrate nella circolare n. 206/1997. La circolare richiama in particolare i requisiti contributivi, i presupposti di ammissione alla prosecuzione volontaria e i criteri di determinazione dell'importo del contributo, con specifiche precisazioni per questa categoria di assicurati.
Requisiti contributivi e presupposti di ammissione
Per il rilascio dell'autorizzazione sono richiesti, per i CM reinseriti nell'A.G.O., 36 contributi mensili o 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda, da far valere nella gestione per la quale si chiede l'autorizzazione, salvo futuri approfondimenti sulla possibilità di cumulo tra gestioni. L'eventuale incompatibilità con iscrizione a forme obbligatorie o con pensionamento va verificata anche nei sei mesi precedenti la domanda, poiché l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997 consente la copertura volontaria anche di tale periodo.
Determinazione del contributo volontario e istruzioni provvisorie
Per le domande presentate dal 12 luglio 1997, la circolare richiama il criterio di calcolo del contributo volontario per i trimestri 3 e 4 del 1997: L. 21.802 settimanali, più lo 0,11% della retribuzione imponibile media dell'anno precedente, più il 6,54% della medesima retribuzione. Tuttavia, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali sull'impatto dell'aumento dell'importo minimo di retribuzione imponibile previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, le sedi devono soprassedere dal determinare l'importo secondo tale formula. Per la rideterminazione dell'importo in caso di rioccupazione e per le modalità di versamento, la circolare rinvia ai punti 6 e 8 della circolare n. 206/1997.
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