Circolare numero 255 del 17-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’indizione di due concorsi per titoli del Fondo per l’assistenza e l’educazione degli orfani del personale INPS: uno ordinario e uno straordinario, destinati a studenti universitari orfani di ex dipendenti dell’Istituto. Sono indicati numero e importo delle borse, requisiti di partecipazione, documentazione da presentare, criteri di assegnazione e regole per la conferma. Le domande e la documentazione devono essere presentate alle sedi competenti entro il 28 febbraio 1998, con obbligo di comunicazione anche in caso di esito negativo.
Borse di studio INPS per orfani di ex dipendenti: concorsi ordinario e straordinario per gli anni accademici 1991/92 e 1992/93
Borse di studio INPS per orfani di ex dipendenti: concorsi ordinario e straordinario per gli anni accademici 1991/92 e 1992/93
La circolare dà notizia dell’indizione, da parte della Commissione amministratrice del "Fondo per l’assistenza e l’educazione degli orfani del personale dell’INPS", di due concorsi per titoli destinati a studenti universitari orfani di ex dipendenti dell’Istituto. Sono disciplinati sia il concorso ordinario sia quello straordinario, con indicazione dei destinatari, dei requisiti, dei documenti da produrre, dei criteri di valutazione e delle regole di conferma delle borse.
Oggetto e consistenza delle borse
Sono previste:
- n. 50 borse di studio ordinarie, per l’anno accademico 1991/92 dell’importo di L. 2.200.000 ciascuna e per il 1992/93 dell’importo di L. 2.400.000 ciascuna;
- n. 10 borse di studio straordinarie, per l’anno accademico 1991/92 dell’importo di L. 2.200.000 ciascuna e per il 1992/93 dell’importo di L. 2.400.000 ciascuna.
Le borse sono riservate agli orfani di ex dipendenti INPS e possono essere confermate per gli anni successivi del corso di studi alle condizioni previste dal Regolamento del Fondo.
Ambito soggettivo dei concorsi
Il bando individua come beneficiari gli orfani di:
- personale a rapporto di impiego, sia di ruolo sia fuori ruolo, deceduto in attività di servizio;
- personale in quiescenza titolare di trattamento a carico del "Fondo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza del personale a rapporto di impiego";
- personale salariato delle Istituzioni sanitarie deceduto in una delle situazioni previste, e cioè dopo almeno un anno di servizio continuativo, oppure in attività di servizio con diritto alla pensione di riversibilità a carico del "Fondo speciale di previdenza per il personale salariato delle Case di cura", oppure dopo il collocamento in quiescenza con diritto a pensione a carico del medesimo Fondo speciale.
Requisiti per il concorso ordinario
Per le borse ordinarie possono concorrere gli orfani che abbiano iniziato negli anni accademici 1991/92 o 1992/93 un regolare corso di studi universitario, di Accademia di Belle Arti o equiparato per legge, e che non abbiano già fruito di borse di studio a carico del Fondo.
Gli aspiranti devono inoltre dimostrare di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
- nell’anno scolastico 1989/90 o 1990/91 per l’anno accademico 1991/92;
- nell’anno scolastico 1990/91 o 1991/92 per l’anno accademico 1992/93.
Devono risultare iscritti al primo anno di corso universitario, di Accademia di Belle Arti o equiparato.
Requisiti per il concorso straordinario
Per le borse straordinarie possono partecipare gli orfani che, per gli anni accademici 1991/92 o 1992/93, risultino iscritti a un anno di corso universitario o di Accademia delle Belle Arti, o corso equiparato per legge, successivo al primo, purché non siano già in possesso di alcun diploma di laurea.
Il bando richiede inoltre che gli aspiranti:
- siano iscritti a un anno di corso non iniziale;
- abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti all’anno accademico considerato;
- si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento del Fondo.
Presentazione delle domande e termini
Le domande devono essere redatte sui modelli allegati ai bandi e presentate entro il 28 febbraio 1998:
- alla Sede provinciale o zonale dell’INPS competente per territorio;
- per i residenti nella provincia di Roma, alla Direzione Generale dell’INPS - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Provvedimenti Accentrati.
La data di presentazione è attestata dal bollo a data apposto dall’Istituto. La circolare raccomanda ai Direttori di Sede di affiggere i bandi all’albo e di divulgarne il contenuto, anche mediante riproduzione in sede locale.
Documentazione da allegare
Per il concorso ordinario, la domanda deve essere corredata da:
- certificato della scuola presso cui è stato conseguito il diploma, con indicazione della votazione;
- certificato di iscrizione al primo anno di Università, Accademia di Belle Arti o corso equiparato;
- dichiarazione di responsabilità resa al funzionario INPS, in conformità allo schema allegato, relativa alla composizione e alle condizioni economiche della famiglia.
Per il concorso straordinario, devono essere prodotti:
- certificato universitario con l’anno di immatricolazione;
- indicazione dell’anno di corso frequentato;
- attestazione del superamento degli esami relativi agli anni già compiuti, con indicazione della votazione di ciascun esame;
- dichiarazione di responsabilità sulla composizione e sulle condizioni economiche della famiglia.
Per entrambe le procedure, la mancata produzione dei documenti o la presentazione di domande o certificati non conformi può comportare l’esclusione.
Dichiarazione di responsabilità e controllo della situazione economica
Il bando richiama l’obbligo di rendere una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge 15 maggio 1997, n. 127. La dichiarazione deve contenere elementi utili per definire la situazione economico-familiare del richiedente e può essere integrata con notizie desumibili dagli atti di ufficio o conosciute direttamente dall’Amministrazione.
L’allegato 6 contiene un modello molto dettagliato, che richiede informazioni su:
- composizione del nucleo familiare;
- redditi da lavoro subordinato o autonomo;
- redditi non di lavoro, quali pensioni, redditi mobiliari o immobiliari;
- situazione abitativa;
- eventuali altre provvidenze godute dal nucleo.
Criteri di valutazione e assegnazione
L’assegnazione delle borse è effettuata dall’Organo competente tenendo conto:
- delle condizioni economiche dei concorrenti;
- per le borse ordinarie, della votazione ottenuta nel diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- per le borse straordinarie, della media aritmetica delle votazioni riportate in tutti gli esami universitari sostenuti.
La valutazione avviene a giudizio dell’Organo competente, nel quadro delle regole stabilite dal Regolamento del Fondo.
Regole di funzionamento del Fondo richiamate dal regolamento
L’estratto del Regolamento allegato chiarisce che le borse di studio del Fondo sono una delle prestazioni istituzionali a favore degli orfani e che, in presenza dei requisiti, possono cumularsi con l’assegno base previsto dal medesimo Regolamento.
Tuttavia:
- le prestazioni del Fondo non possono essere concesse a orfani che fruiscano di analoghe provvidenze di altri enti o istituti, salvo integrazione fino a concorrenza degli importi previsti dal Fondo;
- la borsa non può essere concessa per un numero di anni superiore a quello previsto dal piano di studi della facoltà prescelta;
- non sono ammesse borse per chi, dopo una prima laurea, si iscriva a un’altra facoltà o a corsi di specializzazione post-universitaria;
- il beneficio decade in caso di espulsione dall’Università o dall’Istituto universitario di iscrizione.
Conferma annuale e modalità di pagamento
La conferma della borsa per gli anni successivi è subordinata alla dimostrazione del superamento, nelle sessioni ordinarie dell’anno accademico precedente, di tutti gli esami di profitto previsti dal piano di studi per l’anno in corso. Se il beneficiario non riesce a documentare tale requisito per comprovate cause di forza maggiore, la Commissione può mantenere il godimento della borsa, ma alla successiva conferma dovrà essere dimostrato anche il superamento degli esami dell’anno precedente.
Il pagamento avviene in quattro rate trimestrali con scadenza:
- 1 ottobre;
- 1 gennaio;
- 1 aprile;
- 1 luglio.
Il pagamento della seconda rata, e quindi delle successive, è subordinato alla produzione del certificato di iscrizione all’anno di corso per il quale la borsa è stata concessa o confermata.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi territoriali devono:
- affiggere i bandi all’albo fino alla scadenza per la presentazione delle domande;
- adottare ogni iniziativa utile per portare a conoscenza degli interessati il testo dei bandi;
- riprodurre localmente i bandi;
- apporre il timbro di ricezione sulle domande e sulla documentazione;
- rilasciare ricevuta;
- trasmettere alla Direzione Generale, entro il 28 febbraio 1998, la comunicazione relativa alle domande ricevute, anche se negativa, allegando la documentazione presentata.
Modelli di domanda allegati
Sono allegati al bando i fac-simile di domanda per:
- borse di studio ordinarie;
- borse di studio straordinarie.
I modelli contengono dichiarazioni espressamente dirette a confermare la posizione familiare, l’assenza di altre borse o provvidenze incompatibili e, per il concorso straordinario, l’assenza di un diploma di laurea. Sono inoltre allegati il modello di dichiarazione di responsabilità e la ricevuta di presentazione della domanda.
Punti principali
Indizione dei concorsi e numero delle borse
La Commissione amministratrice del Fondo ha deliberato due concorsi per titoli: 50 borse di studio ordinarie e 10 borse di studio straordinarie, riservate a studenti universitari orfani di ex dipendenti INPS. Per l’anno accademico 1991/92 l’importo è di L. 2.200.000 per ciascuna borsa; per il 1992/93 l’importo sale a L. 2.400.000 per ciascuna borsa.
Destinatari e requisiti generali
Possono partecipare gli orfani di ex dipendenti INPS appartenenti alle categorie indicate nel regolamento del Fondo, incluse quelle del personale a rapporto di impiego e del personale salariato delle istituzioni sanitarie. Per le borse ordinarie è richiesto l’avvio, negli anni accademici indicati, di un regolare corso universitario, di Accademia di Belle Arti o equiparato, senza aver già fruito di borse del Fondo; per le straordinarie è richiesto di essere iscritti a un anno successivo al primo e di non essere già in possesso di laurea.
Condizioni di merito richieste
Per il concorso ordinario gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado negli anni scolastici 1989/90 o 1990/91 per il 1991/92, oppure 1990/91 o 1991/92 per il 1992/93, e risultare iscritti al primo anno di corso. Per il concorso straordinario devono essere iscritti a un anno successivo al primo e aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti l’anno accademico di riferimento.
Domande, sede competente e termine
Le domande, compilate sui modelli allegati ai bandi, devono essere presentate alla sede provinciale o zonale competente per territorio; per i residenti nella provincia di Roma, alla Direzione Generale INPS - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Provvedimenti Accentrati. Il termine ultimo per la presentazione è il 28 febbraio 1998. La data fa fede tramite timbro dell’Istituto e deve essere rilasciata ricevuta.
Documentazione richiesta
Per le borse ordinarie occorrono: certificato del diploma con votazione, certificato di iscrizione al primo anno universitario e dichiarazione di responsabilità sulla composizione e situazione economica del nucleo familiare. Per le borse straordinarie occorrono: certificato universitario con anno di immatricolazione, indicazione dell’anno di corso, attestazione di regolarità degli esami sostenuti e dichiarazione di responsabilità sulla situazione familiare ed economica, oltre alla dichiarazione di non essere già laureati. La mancanza dei documenti o la non conformità dei certificati può comportare l’esclusione.
Criteri di assegnazione e conferma
L’assegnazione delle borse tiene conto delle condizioni economiche dei concorrenti e del merito scolastico/universitario: per le ordinarie, della votazione del diploma; per le straordinarie, della media aritmetica delle votazioni degli esami universitari. La conferma per gli anni successivi è regolata dall’art. 12 del Regolamento del Fondo, che richiede il superamento degli esami previsti dal piano di studi e la produzione annuale del certificato di iscrizione.
Regole del Fondo e limiti
Il regolamento allegato precisa che le borse di studio possono essere cumulate con l’assegno base del Fondo, ma non sono concedibili a chi fruisca di analoghe provvidenze di altri enti o istituti, salvo integrazione nei limiti degli importi del Fondo. Non si possono superare gli anni di durata del corso di laurea prescelto; non sono previste borse per chi si iscriva a una seconda laurea o a corsi di specializzazione post-universitaria. È prevista la decadenza in caso di espulsione dall’università o istituto universitario.
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