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Circolare

Circolare numero 257 del 18-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali novità del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, in vigore dal 1 luglio 1997, per il Fondo speciale di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Vengono richiamate le nuove regole sulla contribuzione obbligatoria, sull’accredito settimanale dei contributi, sull’estensione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, nonché sulle conseguenze per riscatti e ricongiunzioni. Sono inoltre disciplinati i trasferimenti verso il FPLD e la temporanea riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria, con scadenza per le domande fissata al 1 luglio 1998.

Armonizzazione del Fondo speciale personale di volo: contribuzione, accrediti figurativi, riscatti, ricongiunzioni, trasferimenti e volontaria

Armonizzazione del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo

La circolare illustra gli effetti del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, in vigore dal 1 luglio 1997, che ha disposto l’armonizzazione del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea con l’assicurazione generale obbligatoria. Il documento riepiloga le nuove regole su contribuzione, accrediti figurativi, riscatti, ricongiunzioni, trasferimenti e contribuzione volontaria, con indicazione dei relativi limiti temporali e delle norme transitorie.

Contribuzione obbligatoria

Per la contribuzione obbligatoria la circolare rinvia, per retribuzione imponibile, aliquote, finanziamento delle prestazioni temporanee, denuncia e versamento, alle istruzioni già impartite con il messaggio n. 20325 del 7 agosto 1997. Viene tuttavia chiarito che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si applica al Fondo l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 per la determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione.

In tema di accredito dei contributi, il decreto introduce per i periodi successivi al 1 luglio 1997 il criterio settimanale, in linea con l’assicurazione generale obbligatoria, in sostituzione dell’accredito giornaliero. Si applica inoltre l’art. 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818: se un mese non è interamente retribuito, vengono accreditate tante settimane quante sono le settimane intere o frazioni di esse retribuite, anche se la frazione è costituita da un solo giorno. Si applica infine l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa il limite della retribuzione media settimanale utile all’accredito nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione vigente al 1 gennaio di ciascun anno; per il 1997 il valore indicato è L. 274.420.

Contribuzione figurativa

La circolare evidenzia che il comma 12 dell’art. 1 del decreto estende agli iscritti al Fondo, per i periodi dal 1 luglio 1997, le norme generali sulla contribuzione figurativa già vigenti per il FPLD, compresi i richiami all’art. 5 del DPR n. 818/1957, all’art. 7 della legge n. 638/1983 e all’art. 8 della legge n. 155/1981. Le nuove disposizioni si applicano solo alle prestazioni pensionistiche e con le stesse modalità e limitazioni previste per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In particolare, per la malattia è riconosciuta, su richiesta dell’interessato, la copertura figurativa fino a 52 settimane nell’intero arco assicurativo, con richiamo al quadro normativo che, secondo le evoluzioni richiamate nella circolare, può arrivare fino a 104 settimane secondo il d.lgs. n. 564/1996 e le istruzioni della circolare n. 220/1996. Restano esclusi dall’accredito i periodi di malattia anteriori al 1 luglio 1997. Per la disoccupazione indennizzata, invece, valgono le stesse norme e limitazioni previste per il personale iscritto al FPLD, e l’accredito d’ufficio dei corrispondenti periodi figurativi deve seguire le istruzioni previste per tale assicurazione.

Riscatti e ricongiunzioni

L’art. 3, comma 17, del decreto abroga le disposizioni che consentivano l’arrotondamento ad anno intero, per eccesso o per difetto, della frazione di anno ai fini del diritto e della misura della pensione. Tale abrogazione incide anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e ricongiunzione dovuti ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/1962 e dei relativi decreti attuativi.

La nuova regola si applica dal 1 agosto 1997 e riguarda soltanto le domande di riscatto e ricongiunzione presentate da tale data in avanti. Per tali domande, le quote di pensione corrispondenti ai periodi oggetto di domanda vanno determinate sulla base della durata effettiva dei periodi utili. Nulla cambia invece nella determinazione della riserva matematica relativa alla quota di pensione, che continua a essere calcolata per differenza tra il valore della pensione riferita all’intera anzianità assicurativa e quella relativa ai soli periodi già acquisiti al momento della domanda.

La circolare precisa inoltre che un decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni, dovrà fissare nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite, sulla base di criteri attuariali aggiornati specifici del Fondo, da applicare alle domande presentate dopo il 1 luglio 1997. Sono ricompresi nell’ambito applicativo diversi istituti del Fondo volo, tra cui: costituzione di rendita vitalizia per periodi prescritti, ricongiunzioni ex legge n. 29/1979 e legge n. 45/1990, riscatto dei periodi per maternità fuori dal rapporto di lavoro e dei periodi di non lavoro di cui al d.lgs. n. 564/1996, riscatto del servizio militare, dei corsi universitari, dei servizi diversi dall’attività di volo e dell’attività di volo. Le domande presentate entro il 30 giugno 1997 e non ancora definite restano assoggettate alla disciplina previgente.

Contribuzione volontaria

Il decreto introduce una riapertura temporanea dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo, finalizzata a consentire il raggiungimento dei requisiti di anzianità assicurativa e contributiva necessari per la pensione. La facoltà riguarda sia chi era già autorizzato alla contribuzione volontaria e abbia versato contributi nel periodo 1 gennaio 1993 - 1 luglio 1997, sia gli iscritti cessati nello stesso periodo che, al momento della cessazione, abbiano maturato uno dei requisiti di anzianità richiamati dalla tabella B dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992.

La domanda di autorizzazione deve pervenire entro il 1 luglio 1998, a pena di decadenza. Per i requisiti, i termini, i criteri generali di autorizzazione e il calcolo dei contributi volontari continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 39 della legge n. 859/1965, come modificato dalle leggi n. 484/1973 e n. 480/1988. La circolare segnala che le aliquote della contribuzione volontaria sono adeguate alle variazioni dell’aliquota di contribuzione obbligatoria e che occorre tener conto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164/1997 e dal d.lgs. n. 184/1997.

Trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per il trasferimento delle posizioni assicurative dal Fondo speciale al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica l’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con conseguente abrogazione dell’art. 38 della legge n. 859/1965 e dell’art. 13 della legge n. 480/1988. La nuova disciplina vale per le domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto, anche se riferite a periodi di iscrizione anteriori.

Per le domande già presentate e non ancora definite continua a trovare applicazione la precedente normativa del Fondo speciale, compresa la possibilità di rimborso delle somme eccedenti la contribuzione da accreditare al Fondo di destinazione. Il trasferimento deve essere richiesto dall’interessato, non comporta oneri a suo carico e presuppone che non sia stata già liquidata una pensione o un supplemento di pensione a carico del Fondo; è inoltre chiarito che il trasferimento è possibile anche in assenza di altra posizione assicurativa presso il FPLD.

Punti principali

Contribuzione obbligatoria e accredito settimanale

Dal 1 gennaio 1998 si applica al Fondo l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 per la determinazione della retribuzione imponibile. La circolare rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 20325 del 7 agosto 1997 per aliquote contributive, finanziamento delle prestazioni temporanee, denuncia e versamento. Per i periodi successivi al 1 luglio 1997 l’accredito non è più giornaliero ma settimanale, secondo il sistema dell’AGO; si applica anche l’art. 5 del DPR n. 818/1957 e l’art. 7 della legge n. 638/1983, con limite di retribuzione media settimanale pari al 40% del trattamento minimo di pensione (per il 1997 L. 274.420).

Contribuzione figurativa

Il decreto estende agli iscritti al Fondo, per i periodi dal 1 luglio 1997, le norme in materia di contribuzione figurativa già vigenti per il FPLD, incluse quelle richiamate dall’art. 5 del DPR n. 818/1957, dall’art. 7 della legge n. 638/1983 e dall’art. 8 della legge n. 155/1981. In caso di malattia è riconosciuta, a domanda, la copertura figurativa fino a 52 settimane nell’intero arco assicurativo, con il richiamo alle successive elevazioni previste dal d.lgs. n. 564/1996 e alle istruzioni della circolare n. 220/1996; restano esclusi i periodi anteriori al 1 luglio 1997. Per la disoccupazione indennizzata si applicano le stesse regole e limitazioni previste per il FPLD, anche per l’accredito d’ufficio.

Riscatti e ricongiunzioni

L’abrogazione delle norme che consentivano l’arrotondamento ad anno intero delle frazioni di anno incide sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e ricongiunzione. La nuova disciplina opera dal 1 agosto 1997 e riguarda solo le domande presentate da tale data in poi; per quelle già presentate entro il 30 giugno 1997 continua a valere la disciplina previgente. Le quote di pensione devono essere determinate in base alla durata effettiva dei periodi utili. La circolare segnala inoltre che un decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni, dovrà fissare nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite per le domande successive al 1 luglio 1997. Sono richiamati gli istituti interessati, tra cui costituzione di rendita vitalizia per periodi prescritti, ricongiunzioni, riscatti per maternità, servizio militare, studi universitari, servizi diversi dall’attività di volo e attività di volo.

Contribuzione volontaria

Viene disposta una temporanea riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria dei versamenti al Fondo per chi aveva già effettuato contribuzione volontaria tra il 1 gennaio 1993 e il 1 luglio 1997 e intenda proseguirla, nonché per gli iscritti cessati nel medesimo periodo che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità e vogliano incrementare la posizione assicurativa fino al requisito contributivo richiesto. La domanda deve essere presentata entro il 1 luglio 1998, a pena di decadenza. Restano ferme le regole generali dell’art. 39 della legge n. 859/1965, come modificato, e le istruzioni sulle aliquote, da adeguare alle variazioni della contribuzione obbligatoria. Si richiama anche il d.lgs. n. 184/1997 per le nuove disposizioni sulle domande presentate dopo la sua entrata in vigore.

Trasferimenti verso il FPLD

Per il trasferimento delle posizioni assicurative dal Fondo speciale al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica l’art. 1 della legge n. 29/1979, con abrogazione delle precedenti norme del Fondo (art. 38 legge n. 859/1965 e art. 13 legge n. 480/1988). La nuova disciplina si applica alle domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto, anche se riferite a periodi anteriori. Per le domande già presentate e non definite continua a valere la normativa precedente, compreso il rimborso delle eccedenze. Il trasferimento avviene solo su domanda, senza oneri per l’interessato, purché non sia stata liquidata pensione o supplemento a carico del Fondo, e può operare anche in assenza di altra posizione assicurativa nel FPLD.

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