Cassazione Civile, Ordinanza n. 18241/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di annullamento in autotutela dello sgravio di cartelle esattoriali IRAP relative agli anni d’imposta 2000-2004. L’istanza si fondava su una precedente sentenza della Corte di cassazione che, confermando la decisione di merito favorevole al contribuente, aveva accertato la non debenza dell’IRAP per quelle annualità e disposto il rimborso delle somme versate. L’Agenzia delle Entrate aveva rigettato l’istanza sostenendo che le cartelle derivavano da ruoli formati sulla base delle dichiarazioni e che, essendo gli atti ormai definitivi, la sopravvenuta sentenza favorevole non poteva travolgerli. I giudici tributari di merito avevano confermato il diniego. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 2-quater del d.l. n. 564/1994, sostenendo che il giudicato formatosi nel 2015 aveva efficacia caducante o comunque rendeva inefficaci le cartelle non impugnate, imponendo all’Ufficio di procedere allo sgravio; i restanti motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudicato sopravvenuto, formatosi in una controversia tra le stesse parti e relativo alla non assoggettabilità ad IRAP per le annualità 2000-2004, impedisse all’Amministrazione di pretendere ulteriori somme per gli stessi periodi. Ha affermato che il giudicato sostanziale prevale anche rispetto ad atti tributari già formati e non impugnati, i quali, se contrastanti con la regula iuris accertata con sentenza passata in giudicato, restano privati di efficacia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha annullato il diniego di sgravio. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l’Agenzia è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti e vincola anche il rapporto d’imposta; non può essere neutralizzato dalla definitività formale di atti tributari contrastanti.
art. 2-quater d.l. n. 564/1994
È richiamato dal ricorrente in combinato con l’art. 2909 c.c. per sostenere il dovere dell’Ufficio di procedere allo sgravio in autotutela a fronte del giudicato sopravvenuto.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Il diniego di sgravio, pur non essendo espressamente incluso tra gli atti impugnabili, è ritenuto impugnabile secondo il diritto vivente.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 615 c.p.c.
È richiamato come rimedio oppositivo esperibile in sede esecutiva per far valere la sopravvenuta caducazione dei titoli esecutivi.
art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973
È evocato in relazione all’opposizione esecutiva, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È menzionato per descrivere la formazione dei ruoli a seguito del controllo delle dichiarazioni annuali.
art. 114 c.p.a.
Richiamato in via analogica per affermare che l’atto contrastante con il giudicato può essere nullo nel caso di giudicato precedente.
art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990
Richiamato in via analogica per sottolineare la nullità dell’atto amministrativo incompatibile con un precedente giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale formatosi tra le stesse parti sul presupposto impositivo vincola anche l’amministrazione finanziaria e impedisce di mantenere o pretendere una pretesa tributaria incompatibile per le stesse annualità e sul medesimo rapporto.
- Quando sopravviene una sentenza definitiva che accerta la non debenza del tributo per determinati periodi, gli atti esattivi già formati in contrasto con quell’accertamento perdono efficacia tra le parti, anche se non erano stati tempestivamente impugnati.
- Il diniego di autotutela può essere impugnato dal contribuente quando l’amministrazione neghi lo sgravio nonostante un giudicato favorevole che rende insussistente il credito tributario.
- Se la questione è integralmente definita dal giudicato e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito annullando l’atto amministrativo.
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