Cassazione Penale, Sentenza n. 15168/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per il periodo tra il 17/07/2019 e il 17/07/2021. Si censura che il beneficio sia stato negato senza valutazione frazionata dei singoli semestri, nonostante l'assenza di sanzioni disciplinari in due semestri richiesti; che si è fatto riferimento a sanzioni irrogate in periodi non oggetto della domanda; che la decisione non ha considerato i fatti positivi posti dalla difesa (attività lavorativa inframuraria, percorso di studi, attività sportive e culturali) e che la motivazione sarebbe generica e contraddittoria. Si lamenta inoltre la mancata acquisizione dei filmati a supporto della contestata violenza verso un agente, che il difensore aveva richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che l'accesso alla liberazione anticipata richiede la partecipazione attiva all'opera di rieducazione e che il giudizio valutativo, pur frazionabile per semestre, può tenere conto di comportamenti negativi successivi o comunque incidenti sul complessivo percorso rieducativo. Il Tribunale ha legittimamente valorizzato gli illeciti disciplinari (anche se riferibili a momenti diversi) come espressione di mancata adesione al trattamento, ravvisando l'insuccesso del processo rieducativo e ritenendo congrua la motivazione. La Corte ha altresì precisato che eventuali vizi procedurali relativi ai provvedimenti disciplinari o alla mancata comunicazione dei filmati devono essere dedotti nelle sedi proprie. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario
Richiede, quale condizione per la liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la concessione è un riconoscimento concreto di tale partecipazione finalizzato al reinserimento sociale.
art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Stabilisce i criteri di valutazione del trattamento rieducativo, considerando l'impegno del detenuto a trarre profitto dalle opportunità offerte e il mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna; guida l'apprezzamento giudiziale per la concessione del beneficio.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000
Definisce le finalità degli interventi trattamentali (sostenere interessi umani, culturali e professionali) che devono essere valutati nella misura in cui il detenuto vi partecipa concretamente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in tema di limiti alla motivazione del ricorso (limiti alla motivazione della censura come richiesto dalla procedura).
art. 24 Costituzione
Richiama il diritto alla tutela giurisdizionale; è invocata dal ricorrente relativamente al vizio di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione adeguata.
art. 96 cod. proc. pen.
Riguarda la motivazione degli atti giudiziari; il ricorrente deduce vizio di motivazione ma la Corte ritiene che l'ordinanza abbia fornito spiegazioni sufficienti e non contraddittorie.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata qui insieme all'ordine di versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata richiede non solo assenza di addebiti disciplinari ma una partecipazione attiva e concreta al trattamento rieducativo; l'apprezzamento resta discrezionale ma deve essere motivato.
- La valutazione può essere compiuta per singoli semestri, ma tale frazionamento non è assoluto: comportamenti negativi successivi o esterni al semestre possono influire sul giudizio complessivo e giustificare il diniego anche per periodi formalmente privi di sanzioni.
- Le infrazioni disciplinari, anche se non definitivamente accertate o verificatesi in momenti diversi dai semestri richiesti, possono essere valorizzate nel giudizio sulla partecipazione al trattamento, salvo che il ricorrente non dimostri l'insussistenza o l'irregolarità dei provvedimenti disciplinari nelle sedi proprie.
- La motivazione del provvedimento deve descrivere con specificità le ragioni in termini di opportunità del beneficio e l'incidenza dei comportamenti negativi sulla prognosi di rieducazione; formule generiche possono essere insufficienti, ma la Corte ammette ragionamenti non manifestamente illogici.
- Eventuali vizi procedurali relativi alla mancata acquisizione di prove disciplinari (es. filmati) o alla carenza dell'istruttoria disciplinare vanno dedotti nelle sedi competenti per i procedimenti disciplinari e non necessariamente nel ricorso contro il diniego del beneficio.
- La decisione giudiziale sul beneficio è soggetta a controllo di legittimità, ma il giudice valorizza il complesso del percorso rieducativo e può ritenere decisivo un 'involuzione' comportamentale anche se concentrata in momenti non coincidenti con i semestri richiesti.
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