Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del pubblico ministero contestava l'annullamento parziale disposto dal Tribunale del riesame di Genova dell'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari ad Amirfeiz, limitatamente ai capi 35), 36) e 37) (autoriciclaggio). Il PM sosteneva che vi fossero gravi indizi che le somme distratte dalla fallita Aspera S.p.A. fossero state trasferite alle società Aspera Group s.r.l., Andra s.r.l. e Ambra s.r.l. e impiegate nel loro ciclo produttivo con la finalità di "ripulire" i proventi illeciti; argomentava che l'autoriciclaggio è un reato di condotta che si consuma con il trasferimento/impiego del denaro proveniente da delitto e che anche una mera difficoltà nell'individuazione della provenienza può integrare la dissimulazione. Il ricorso dell'indagato verteva sul diniego di misura cautelare meno afflittiva ma è stato rinunciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Amirfeiz per rinunzia e ha rigettato il ricorso del pubblico ministero come infondato. La Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo cui, nel caso concreto, le condotte contestate come autoriciclaggio coincidono sostanzialmente con le operazioni distrattive già contestate come bancarotta fraudolenta e non emergono elementi "quid pluris" idonei a qualificare separatamente una fattispecie di autoriciclaggio. È stato ricordato che l'art. 648-ter.1 c.p. richiede una scansione temporale (reato presupposto già consumato e successivo impiego/trasferimento) e un'attività ulteriormente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; il mero trasferimento a società operative non è di per sé sufficiente.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen.
La norma è interpretata come reato necessariamente successivo rispetto al reato presupposto: occorre che il profitto illecito sia stato già prodotto e che l'impiego/trasferimento avvenga dopo, con un "quid pluris" (attività ulteriore) idoneo a rendere difficoltosa l'individuazione della provenienza delittuosa.
art. 216 legge fallimentare
Rilevato come norma che definisce la distrazione nel contesto della bancarotta: la mera coincidenza materiale tra distrazione di risorse e loro trasferimento verso società beneficiarie non può automaticamente costituire anche autoriciclaggio senza elementi ulteriori che dimostrino una condotta dissimulatoria autonoma.
Direttiva (UE) 2018/1673
Richiamata per la finalità generale di evitare danni supplementari derivanti da nuovi impieghi di beni di provenienza illecita; tuttavia la Corte conferma che l'interpretazione della fattispecie penale nazionale richiede comunque il rispetto dei requisiti di struttura temporale e del "quid pluris".
Massime di principio
- Per configurare l'autoriciclaggio rispetto a un reato patrimoniale (es. bancarotta per distrazione) è necessario che l'impiego o il trasferimento dei proventi avvenga dopo la consumazione del reato presupposto e che vi sia un "quid pluris" che dimostri la funzione dissimulatoria dell'operazione.
- Il mero trasferimento di somme distratte a società operative e il loro impiego nel ciclo produttivo non sono di per sé sufficienti a integrare l'autoriciclaggio: occorre dimostrare elementi aggiuntivi idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (es. mutamento fittizio di titolarità, uso di prestanome, polverizzazione del patrimonio, operazioni finalizzate a confondere l'origine dei fondi).
- Il rischio di doppia incriminazione impone al giudice di merito una rigorosa delimitazione cronologica e materiale tra la condotta distrattiva (fallimentare) e l'eventuale successivo impiego rilevante ai fini dell'autoriciclaggio.
- Nelle indagini probatorie è importante documentare non solo i movimenti bancari ma anche le modalità concrete di impiego delle somme, la tempistica e gli elementi che possano dimostrare l'intento di dissimulare l'origine illecita.
- In presenza di fatti controversi sulla sovrapposizione delle fattispecie, il Tribunale di merito deve motivare chiaramente l'esistenza o meno del "quid pluris" per evitare contestazioni duplici sulla stessa condotta.
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