Cassazione Civile, Ordinanza n. 35264/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza per difetto di specificità del ricorso. Ha quindi confermato la competenza territoriale del Tribunale di Velletri e ha disposto la riassunzione della causa davanti a tale ufficio nei termini di legge. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
Una società aveva citato in giudizio un'altra società davanti al Tribunale di Roma per ottenere l'accertamento negativo dell'infondatezza della pretesa economica avanzata dalla convenuta. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma invocando gli artt. 18, 19, 20 c.p.c. e l'art. 1182 c.c.; il Tribunale di Roma aveva accolto l'eccezione e dichiarato competente il Tribunale di Velletri. La società attrice ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo la violazione degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di azione di accertamento negativo di un credito avente natura pecuniaria, il giudice adito avrebbe dovuto valutare ai fini della competenza il luogo in cui è sorta l'obbligazione. La censura è stata però ritenuta generica e priva di specificità, perché non correlata agli atti e documenti del giudizio di merito e non corredata dalla loro riproduzione o localizzazione nel ricorso.
Norme richiamate
art. 18 c.p.c.
richiamato quale criterio di competenza territoriale eccepito dalla convenuta
art. 19 c.p.c.
richiamato quale criterio di competenza territoriale eccepito dalla convenuta
art. 20 c.p.c.
invocato nel ricorso come criterio di competenza collegato al luogo di insorgenza dell'obbligazione
art. 1182 c.c.
invocato per sostenere che, in presenza di obbligazione pecuniaria, rileverebbe il luogo in cui l'obbligazione è sorta
art. 366 c.p.c.
il ricorso per regolamento di competenza deve contenere gli elementi richiesti dal ricorso per cassazione, con richiamo e riproduzione degli atti e documenti rilevanti e indicazione della loro sede processuale
art. 47 c.p.c.
richiamato nel definire il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione soggetto alla disciplina specifica, salvo deroghe
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il regolamento di competenza, pur essendo un mezzo speciale, deve rispettare i requisiti di specificità del ricorso per cassazione, compreso l'onere di indicare e riprodurre gli atti e documenti posti a fondamento della censura e la loro collocazione processuale.
- La deduzione della violazione delle norme sulla competenza territoriale non è sufficiente se formulata in modo generico o meramente assertivo: la parte deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato e con gli elementi documentali rilevanti.
- La produzione tardiva del fascicolo di parte non sana il difetto originario di specificità del ricorso, quando manchi nel ricorso stesso ogni indicazione idonea a consentire la localizzazione degli atti richiamati.
- Quando il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile, resta ferma la declaratoria di competenza resa dal giudice di merito e la causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato come competente.
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