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Sentenza

Sentenza n. 14515/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 12056 del 26.11.2024, emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 12056/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 12056/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio, per complessivi euro 1.500,00 oltre accessori. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione coattiva del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 oltre accessori, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà operare entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il TAR non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, e la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo esecutivo quale fondamento della Carta elettronica del docente riconosciuta alla ricorrente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario per poter agire in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinando l'intervento commissariale alla persistente inerzia e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale adozione a una fase successiva, qualora l'Amministrazione continui a non eseguire il giudicato oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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