Cassazione Civile, Sentenza n. 5796/2020 del 03/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Fondazione aveva esposto nella dichiarazione dei redditi presentata il 9 gennaio 1998, relativa all’esercizio dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997, un credito d’imposta di Euro 626.652,79, chiedendone il rimborso. Dopo un sollecito del 18 maggio 1999, aveva presentato una nuova istanza il 26 giugno 2010. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza il 15 marzo 2011, ritenendo prescritto il diritto, con decorrenza dal sollecito del 1999. I giudici tributari di merito avevano accolto la tesi della contribuente secondo cui la prescrizione decorreva solo dallo spirare del termine previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’accertamento, ossia dal 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4879/2014, depositata il 23 settembre 2014, con un unico motivo, denunciando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e dell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ha sostenuto che il diritto al rimborso può essere fatto valere secondo i termini ordinari di prescrizione senza attendere la scadenza dei termini di accertamento dell’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che i termini assegnati all’Amministrazione per liquidazione, controllo formale e accertamento impongono obblighi alla stessa e non limitano l’esercizio dei diritti del contribuente né differiscono l’inizio della prescrizione ordinaria. Poiché l’indicazione di un credito nella dichiarazione costituisce istanza di rimborso, il diritto può essere esercitato dopo l’inutile decorso di novanta giorni dalla presentazione, quando si forma il silenzio-rifiuto, senza attendere la scadenza dei termini di controllo e accertamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della Fondazione. Ha condannato quest’ultima a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito, e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Tale esercizio è, come detto, coltivabile nei termini di prescrizione ordinari, come disposto, dall’art. 2946 c.c., la cui decorrenza, ex art. 2935 c.c., prende avvio dal giorno in cui ii diritto può essere fatto valere, salvo diversa diposizione di legge.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto al rimborso può essere fatto valere; tale momento non è differito dalla scadenza dei termini previsti per l’attività di controllo dell’Amministrazione.
art. 2946 c.c.
Tale esercizio è, come detto, coltivabile nei termini di prescrizione ordinari, come disposto, dall’art. 2946 c.c., la cui decorrenza, ex art. 2935 c.c., prende avvio dal giorno in cui ii diritto può essere fatto valere, salvo diversa diposizione di legge.
Il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale; il relativo decorso è regolato dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
Non sussiste, cioè, la necessità della preventiva scadenza dei termini entro cui l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio: termini di decadenza volti ad imporre un obbligo interno all’Amministrazione, ma non a porre un limite all’esercizio dei diritti del contribuente.
Il termine previsto per l’accertamento vincola l’attività dell’Amministrazione, ma non costituisce un limite all’esercizio del diritto del contribuente al rimborso e non ne differisce la prescrizione.
art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546 del 1992
In definitiva, nel caso in esame, è da ritenere che la Fondazione avrebbe potuto agire per la restituzione dell’eccedenza a credito, senza attendere lo scadere dei termini suindicati, giacchè “in tema di imposte sui redditi, posto che l’indicazione nella dichiarazione di un credito d’imposta costituisce già istanza di rimborso, il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza contenuta nella dichiarazione, su cui si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 1, lett. g), senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l’esercizio dei diritti del contribuente (Sez. 5 – Ord. n. 10690 del 04/05/2018).
Il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso è impugnabile dopo l’inutile decorso di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza contenuta nella dichiarazione dei redditi.
Massime di principio
- L’indicazione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi costituisce istanza di rimborso; in mancanza di risposta, il contribuente può agire dopo l’inutile decorso di novanta giorni, quando si forma il silenzio-rifiuto impugnabile.
- Il contribuente può esercitare il diritto al rimborso senza attendere la scadenza dei termini assegnati all’Amministrazione per la liquidazione, il controllo formale o l’accertamento: tali termini disciplinano l’attività dell’Amministrazione e non differiscono l’esercizio del diritto del contribuente.
- Il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
- La scadenza dei termini di accertamento dell’Amministrazione non determina il consolidamento del credito indicato in dichiarazione né equivale a riconoscimento implicito; nel giudizio per il rimborso resta a carico del contribuente la prova del diritto vantato.
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