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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21830/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto la sorella dinanzi al Tribunale lamentando che alcuni muretti in calcestruzzo, da lei edificati su porzioni di terreno contigue ai fabbricati, avessero ostacolato l’accesso alla propria abitazione e impedito il naturale deflusso delle acque meteoriche, con ristagno e infiltrazioni nel suo immobile. Chiedeva la rimozione dei muretti, il ripristino del passaggio e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande di entrambe le parti, accertando l’esistenza di una comproprietà su alcune particelle, l’inesistenza di una servitù di passaggio sulla particella esclusiva della sorella e la mancata prova del nesso tra muretti e danni da acqua. La Corte d’appello rigettava l’appello: dichiarava inammissibile il primo motivo perché nuovo rispetto alle domande di primo grado; respingeva il secondo perché dagli atti risultava che l’accesso carrabile era ancora consentito; respingeva il terzo sulla CTU, ritenendo non provato a monte il pregresso deflusso delle acque e quindi inutile il supplemento istruttorio. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell’art. 1102 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente dichiarato inammissibile il motivo relativo all’uso della cosa comune e alla realizzazione del muretto senza il suo consenso; (2) omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che il muretto avesse spostato e non solo ristretto il passaggio e avesse alterato il deflusso delle acque; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 244 c.p.c., contestando la valutazione della prova e il diniego di CTU, che a suo dire sarebbe stata necessaria per accertare il nesso causale tra muretto e ristagno delle acque.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla novità della domanda in appello e non sull’applicazione dell’art. 1102 c.c.; ha osservato che il passaggio dall’azione a tutela della servitù all’azione a tutela della comproprietà avrebbe comportato una nuova domanda, incompatibile con il giudizio di appello. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché sollecitava una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che l’onere di provare sia l’ostacolo al passaggio sia l’alterazione del deflusso delle acque gravava sull’attore, che non aveva dimostrato la situazione preesistente; le testimonianze richiamate riguardavano solo la situazione successiva alle opere e la CTP non costituisce prova, sicché la CTU non poteva supplire alla mancata prova dei fatti storici presupposti. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata; disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    La norma sulla comunione non poteva essere utilmente invocata in cassazione per censurare una decisione che aveva dichiarato inammissibile, per novità, il motivo di appello; il passaggio dall’azione a tutela della servitù all’azione a tutela dell’uso della cosa comune integrava un profilo nuovo, non introdotto tempestivamente.

  • art. 1067, comma 2, c.c.

    La domanda di primo grado è stata ricondotta alla tutela del diritto di passaggio e alla rimozione di opere asseritamente ostative alla servitù, cioè alla disciplina delle modifiche del fondo servente che impediscano o rendano più gravoso l’esercizio della servitù.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’esistenza del pregresso deflusso naturale delle acque e il nesso tra le opere realizzate e i danni lamentati gravava sull’attore che chiedeva il risarcimento.

  • art. 244 c.p.c.

    La prova testimoniale deve riguardare fatti storici e non valutazioni; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il fatto della pregressa direzione del deflusso fosse in sé un fatto storico provabile per testimoni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una violazione di legge che in realtà non è stata posta a fondamento della decisione.
  • Il passaggio da una domanda volta alla tutela di una servitù a una domanda fondata sulla comproprietà della cosa comune introduce un profilo nuovo, che non può essere validamente dedotto per la prima volta in appello se comporta un mutamento del petitum o della causa petendi.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio per ottenere un terzo grado di merito; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Chi agisce per ottenere il ripristino del passaggio o il risarcimento dei danni da alterazione del deflusso delle acque deve provare i fatti storici costitutivi della propria pretesa, inclusa la situazione preesistente alle opere contestate e il nesso causale con il pregiudizio lamentato.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può sopperire alla mancata prova dei fatti storici presupposti della domanda; è strumento di valutazione o di ausilio tecnico, non mezzo per provare ex novo circostanze di fatto non dimostrate.
  • La CTP prodotta dalla parte ha valore di allegazione difensiva e non equivale a prova, sicché non può da sola fondare l’accoglimento della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpingazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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