Cassazione Penale, Sentenza n. 12348/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 191 cod.proc.pen. per mancata perizia sulla sostanza stupefacente e inutilizzabilità della relazione tossicologica, con conseguente carenza di motivazione sulla qualificazione e qualità della sostanza; 2) violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione nella determinazione della pena, per aver aggravato la pena oltre il minimo edittale facendo riferimento a dato ponderale e grado di purezza desumibili da documento ritenuto inutilizzabile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con critica alla motivazione che avrebbe utilizzato gli stessi elementi per negare le attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha precisato che non è obbligatoria una perizia per la caratterizzazione della sostanza: il giudice può basarsi su altri atti di prova (narcotest, pesatura, dichiarazioni dell'operante e dell'imputato) purché motivi adeguatamente. Ha inoltre ritenuto utilizzabile la consulenza chimico-tossicologica acquisita nel fascicolo delle indagini anche se depositata dopo l'ammissione del rito abbreviato. La Corte ha confermato che la consulenza indicava 49,32 g netti di cocaina, purezza 65,69% (pari a 32,39 g di principio attivo) e circa 215,96 dosi, dati considerati utili ai fini della determinazione della pena. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale ai sensi dell'art.133 c.p., che ha considerato peso, qualità, grado di purezza e precedenti dell'imputato per irrogare una pena superiore al minimo edittale. Sul terzo motivo ha stabilito che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con riferimento alla quantità/qualità della sostanza e ai precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. (pena confermata nella misura di 1 anno e 8 mesi di reclusione e multa di euro 3.000,00, come da sentenza di merito).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina
La fattispecie di cui all'art.73 comma 5 è stata ritenuta integrata sulla base degli atti di indagine e delle prove presenti in procedimento, senza obbligo di perizia quando altri elementi probatori consentono adeguata determinazione della tipologia e quantità
art. 191 cod. proc. pen.
Non impone al giudice l'obbligo di perizia tecnica per individuare la qualità e la quantità del principio attivo; il giudice può utilizzare anche narcotest e atti di indagine se fornisce motivazione adeguata
art. 133 cod. pen.
I criteri indicati per la determinazione della pena (tra cui quantità e grado di purezza della sostanza, precedenti personali) possono essere selezionati dal giudice di merito; è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti prevalenti per adeguare la pena
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di tale disposizione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- In reati di stupefacenti non è sempre necessaria una perizia chimico-tossicologica: il giudice può fondare la decisione su narcotest, pesatura, dichiarazioni degli operanti e dell'imputato, purché la motivazione sia adeguata e riferisca elementi univoci
- Una consulenza tossicologica acquisita nel fascicolo delle indagini preliminari è utilizzabile nel rito abbreviato anche se depositata dopo l'ammissione del rito, se era legittimamente acquisita e nota all'imputato
- Per la determinazione della pena ai sensi dell'art.133 c.p. il giudice di merito può privilegiare uno o più criteri tra quelli elencati (es. quantità, purezza, precedenti); non è necessario un'analitica disamina di ogni singolo elemento invocato dalle parti
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che indichi gli aspetti ritenuti decisivi per una valutazione negativa della personalità dell'imputato
- In sede di impugnazione in Cassazione la verifica si concentra sulla correttezza giuridica e sulla logicità della motivazione; valutazioni discrezionali di merito adeguatamente motivate non sono sindacabili
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