Corte di giustizia, Ordinanza C-295/24
Order of the Court of 4 July 2024. — Thomas Henry GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-295/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere con l’appello proposta da Thomas Henry GmbH contro un’ordinanza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58 bis dello Statuto. Di conseguenza, l’appello non è stato autorizzato e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’autorizzazione a proporre l’impugnazione perché la domanda non dimostra un problema significativo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso proposto contro l’ordinanza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e dell’articolo 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, in particolare se i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; nel merito dei motivi, la ricorrente contestava l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, l’applicazione dell’articolo 63 del medesimo regolamento e l’asserita insufficiente motivazione dell’ordinanza impugnata.
Principio di diritto
Per gli appelli avverso decisioni del Tribunale relative a decisioni di camere di ricorso dell’EUIPO, il ricorrente deve dimostrare in modo chiaro e dettagliato che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in mancanza di tale dimostrazione, e quando i motivi si risolvono nella semplice contestazione di valutazioni di fatto o nell’asserzione non argomentata di un vizio di motivazione, l’impugnazione non è autorizzata a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 63 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Non autorizzazione dell’appello in materia di marchio UE
La decisione riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Thomas Henry GmbH contro un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità relativo al marchio "MATE MATE". La Corte, nella formazione incaricata di decidere se il ricorso possa essere esaminato, ha verificato solo se la domanda soddisfacesse i requisiti dell’articolo 58 bis dello Statuto.
Contesto procedurale
Il Tribunale aveva già confermato la decisione dell’EUIPO del 21 giugno 2023. Contro tale ordinanza Thomas Henry GmbH ha proposto impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, ma, trattandosi di una controversia concernente una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, l’appello poteva essere esaminato solo previa autorizzazione della Corte.
Quadro normativo applicato
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto, che subordina l’esame dell’appello alla dimostrazione che esso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda motivata di ammissione dell’appello;
- l’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, che impone una decisione rapida e motivata;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.
Motivi dedotti dalla ricorrente
Thomas Henry GmbH sosteneva, in sintesi, tre profili:
- il Tribunale avrebbe errato nel ritenere descrittivo il segno figurativo "MATE MATE" ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001;
- avrebbe applicato in modo scorretto l’articolo 63 del medesimo regolamento, reputando provata la capacità ad agire di Shanghai Chengzhi Enterprise Service Center sulla base di una licenza risalente al 2019;
- avrebbe omesso di valutare correttamente registrazioni anteriori del marchio "MATE MATE" e non avrebbe motivato sufficientemente la scelta di trattare i prodotti come gruppo omogeneo.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare specificamente che i motivi dell’appello pongono una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve indicare con precisione i motivi di diritto, il preteso errore del Tribunale, il nesso con il dispositivo impugnato e, soprattutto, le ragioni per cui la questione sarebbe significativa per il diritto dell’Unione.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che:
- i motivi relativi alla descrittività del segno, alla capacità ad agire e al potere di valutazione del Tribunale si limitano a denunciare errori asseriti, senza indicare i passaggi dell’ordinanza contestati né spiegare perché tali errori solleverebbero una questione di rilievo sistemico;
- la censura sulla descrittività del segno mira in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale, il che non è idoneo, di per sé, a giustificare l’ammissione dell’appello;
- il motivo sulla motivazione insufficiente, pur astrattamente ammissibile in cassazione come errore di diritto, non indica perché il difetto di motivazione solleverebbe una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non soddisfa i requisiti per l’autorizzazione dell’appello. L’impugnazione non è quindi autorizzata a procedere. Poiché la decisione è stata adottata prima della notificazione all’altra parte, la Corte dispone che Thomas Henry GmbH sopporti le proprie spese.
Principio desumibile
Nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, non basta dedurre errori di diritto o di motivazione: occorre dimostrare in modo puntuale e argomentato che la questione controversa trascende il caso concreto ed è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In difetto, l’appello viene respinto in limine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 4 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-425/22
- Sentenza · 4 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-450/22
- Sentenza · 4 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-538/22
- Sentenza · 4 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-708/22
- Sentenza · 4 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-760/22
- Sentenza · 4 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-5/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →