Cassazione Penale, Ordinanza n. 04510/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in conformità con il primo giudice, lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, lamentando: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa ha inoltre sostenuto che la motivazione della decisione fosse insufficiente e che le censure già prospettate in appello non fossero state correttamente esaminate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici su tutti i profili dedotti. Le doglianze sono state considerate generiche e sostanzialmente reiterative di quelle già proposte in appello, già disattese con argomentazione adeguata. È stata confermata la validità del diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sul disvalore oggettivo della condotta; del diniego delle attenuanti generiche, giustificato da entità del fatto e precedenti dell'imputato; e del diniego della sospensione condizionale, sorretto dalla prognosi negativa desunta dai precedenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
individua la fattispecie di guida in stato di ebbrezza per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in sede di merito.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta presentava un apprezzabile disvalore oggettivo.
art. 62-bis c.p.
il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato sulla base dell'entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti.
art. 163 c.p.
la sospensione condizionale della pena è stata negata sulla base di una prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputato, desunta dai precedenti penali.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure generiche o meramente ripetitive delle deduzioni già svolte in appello, quando la sentenza impugnata abbia affrontato e disatteso tali rilievi con motivazione congrua.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un disvalore oggettivo non marginale, valutato dal giudice di merito con apprezzamento insindacabile in cassazione se immune da illogicità manifesta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione che valorizzi l'entità del fatto e i precedenti dell'imputato, elementi idonei a escludere un trattamento più favorevole.
- La sospensione condizionale della pena è rimessa a un giudizio prognostico del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la prognosi negativa sia adeguatamente fondata, ad esempio sui precedenti penali dell'imputato.
Come è indicizzato
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