Cassazione Penale, Sentenza n. 11764/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due principali censure: 1) nullità della sentenza per mancata notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, con l'affermazione che le notifiche erano state effettuate solo al difensore e che i tentativi di rintracciare l'imputato erano risultati vani; 2) vizio di motivazione e valutazione della prova, sostenendo la genericità delle dichiarazioni della persona offesa (assenza di riscontro, in particolare del coltello a serramanico) e chiedendo che le circostanze attenuanti generiche prevalessero sull'aggravante contestata, nonché evidenziando la scarsa afflittività della condanna rispetto alle responsabilità concretamente ascrivibili all'imputato (questione del credito vantato nei confronti della famiglia della persona offesa).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondata e/o generica la censura sulla mancata notifica, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare la rilevanza della nomina di difensore di fiducia come indice di conoscenza del processo quando risulti effettiva) e ha ritenuto che la valutazione della credibilità della persona offesa fosse congruamente motivata dalla Corte d'appello. Per tali ragioni non ha ravvisato manifeste contraddizioni tali da consentire la rivalutazione in sede di legittimità. Alla parte ricorrente è stata inoltre imposta la condanna alle spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle ammende di €3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019
Stabilisce i criteri sugli "indici di conoscenza" del processo per il processo in assenza; tra gli indici operativi vi è la nomina effettiva di un difensore di fiducia, che comporta la presunzione di conoscenza del procedimento se il rapporto difensore/assistito è regolare ed effettivo.
art. 420-bis, comma 2 c.p.p.
Riguarda il processo in assenza e gli indici che consentono di ritenere la conoscenza del processo da parte dell'imputato; va interpretato tenendo conto della funzione degli indici (es. nomina difensore, misure precautelari con udienza di convalida, dichiarazione o elezione di domicilio).
art. 192, comma 3 c.p.p.
La Corte sottolinea che le regole di cui all'art. 192, comma 3 (limiti di prova per le dichiarazioni) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna se il giudice valuta e motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.
art. 616 c.p.p.
Prevede che, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata sia condannata alle spese del procedimento e prevede la possibilità di comminare ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione del motivo di impugnazione.
Massime di principio
- La nomina effettiva di un difensore di fiducia può costituire indice valido della conoscenza del processo da parte dell'imputato: le eccezioni per mancata notifica richiedono specificità (quale atto non notificato) e dimostrazione dell'assenza di conoscenza.
- Le censure generiche e non circostanziate sulla mancata comunicazione degli atti processuali sono spesso inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione l'atto e la violazione formale lamentata.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice di merito fornisce una motivazione adeguata sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca; la Cassazione controlla la logica e la coerenza motivazionale, non rivaluta i fatti se non in presenza di manifeste contraddizioni.
- L'assenza di riscontri materiali (es. assenza del coltello) non esclude automaticamente la valutazione favorevole alla persona offesa: è necessario dimostrare che la decisione del giudice sia contraddittoria o priva di adeguata motivazione per ottenere lo annullamento in sede di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile la parte privata può essere condannata alle spese e può essere irrogata un'ammenda; dunque è importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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