Cassazione Penale, Sentenza n. 1695/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato l'opposizione di Vincenzo Passantino al decreto che negava la riabilitazione dalla sorveglianza speciale impostagli dal Tribunale di Palermo. Il ricorrente articolava due motivi: (1) carenza assoluta della motivazione della Corte territoriale, che non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi sintomatici di ravvedimento (undici anni di astensione da fatti illeciti, il conseguimento di un diploma, l'assunzione dell'attività di famiglia "Orteto Trasporti s.r.l." e un'attività lavorativa onesta e continuativa) e che avrebbe erroneamente ritenuto ostative le condanne successive per bancarotta fraudolenta e falso ideologico, nonostante la chiusura del fallimento con concordato e l'estinzione dei reati per affidamento in prova o decreto penale; (2) violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 per mancato accertamento della non pericolosità attuale, deducendo che le condotte contestate risalgono a molti anni prima e non dimostrano pericolosità attuale alla luce del cambiamento di vita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengano a meri profili di valutazione e di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la riabilitazione, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di legge, mentre l'ordinanza impugnata forniva motivazione logica e coerente. La Corte territoriale aveva valutato che le condanne successive erano strettamente connesse all'attività imprenditoriale che aveva originato le condotte tipiche alla base della misura di prevenzione, e che gli elementi indicati dal ricorrente (diploma e attività lavorativa) risultavano insufficienti a provare l'effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale. Inoltre la Corte ha rilevato che l'accertamento di "pericolosità" attiene all'applicazione della misura e non alla riabilitazione successiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
Art. 10: il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge, quindi non sono sindacabili valutazioni di merito e di motivazione. Art. 6, comma 1: richiamato dal ricorrente per dedurre mancato accertamento della pericolosità attuale, ma la Corte ha ritenuto che la questione sottoposta fosse valutativa e non di mera interpretazione normativa.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, Rv. 274914
Principio secondo il quale la prova costante ed effettiva di buona condotta richiesta per la riabilitazione implica la valutazione di fatti e comportamenti sintomatici di effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, non la sola astensione da reati.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti su misure di prevenzione è limitato a questioni di diritto: contestazioni che sono in realtà censure sulla valutazione dei fatti e sulla motivazione sono inammissibili.
- La riabilitazione richiede prova non solo dell'assenza di nuovi reati, ma di comportamenti e fatti che dimostrino un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale (recupero della personalità).
- Condanne successive, anche se estinte per effetti procedurali (patteggiamento, affidamento in prova, estinzione per decreto), possono rilevare ai fini della valutazione della riabilitazione se manifestano la persistenza di condotte connesse all'ambito che aveva originato la misura di prevenzione.
- La valutazione della personalità e del cambiamento di vita è tipicamente rimessa al giudice di merito; la Suprema Corte interviene solo se manca motivazione, è illogica o contraddittoria o se c'è violazione di legge.
- L'accertamento della "pericolosità" è pertinente all'applicazione della misura di prevenzione; la riabilitazione postuma valuta il recupero e il rispetto delle regole, non riapre il giudizio sulla pericolosità originaria se adeguatamente motivato.
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