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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00894/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per il periodo d'imposta 2002, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRPEF e IVA, fondato sulle risultanze investigative della c.d. "Lista Pessina" e su presunte fatture per operazioni inesistenti e movimentazioni finanziarie riconducibili al contribuente tramite società estere. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando l'atto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR affermato apoditticamente la mancata prova della denuncia penale e quindi l'inapplicabilità del raddoppio dei termini; (2) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio opera quando la violazione comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 e 57 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe annullato l'atto per vizi non dedotti in primo grado e solo in parte in appello; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento dei fatti relativi alla tecnica frodatoria e alla falsità delle fatture. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi: sul raddoppio dei termini ha affermato che rileva l'obbligo di denuncia per reati tributari, non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia o dell'esito del processo penale; ha inoltre rilevato che la CTR aveva pronunciato ultra/extra petita, fondando l'annullamento su censure non ritualmente introdotte dal contribuente. Ha invece respinto il quarto motivo, reputando la motivazione della CTR non meramente apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il quarto, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione chiarisce che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari astrattamente configurabili, senza necessità di prova dell'effettiva presentazione della denuncia; inoltre, la CTR non poteva fondare l'annullamento su vizi dell'avviso non tempestivamente dedotti dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione non apparente; una motivazione meramente apodittica integra nullità.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo applicabile ratione temporis, i termini di accertamento sono raddoppiati in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000; rileva l'obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Anche per l'IVA opera il raddoppio dei termini nei casi in cui la violazione comporti obbligo di denuncia penale per reati tributari.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione di norme processuali che incide sulla motivazione o sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di censurare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate nei motivi di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su fatti o vizi non ritualmente dedotti dalle parti, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti e ai poteri di prova nel processo tributario.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso per il divieto di eccezioni nuove in appello nel processo tributario.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto normativo che attiva il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La configurabilità astratta del reato di dichiarazione infedele è sufficiente a integrare il presupposto del raddoppio dei termini.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La configurabilità astratta del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è sufficiente a integrare il presupposto del raddoppio dei termini.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento in materia fiscale, è sufficiente che dalla fattispecie emergano violazioni astrattamente riconducibili a reati tributari per i quali sussista l'obbligo di denuncia penale; non occorre la prova della effettiva presentazione della denuncia, né l'esito del procedimento penale.
  • Nel processo tributario il giudice di appello non può fondare l'annullamento dell'atto su vizi dell'avviso non dedotti tempestivamente nel giudizio di primo grado, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e altera il thema decidendum.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando la sentenza non rende percepibile la ratio decidendi; una motivazione concisa ma che esprima la valutazione del giudice sui fatti controversi non è, di per sé, nulla.
  • Quando il contribuente contesta la fondatezza dell'accertamento su specifici profili fattuali o documentali, tali censure devono essere dedotte in modo rituale e tempestivo, altrimenti non possono essere valorizzate dal giudice per invalidare l'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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