Cassazione Civile, Ordinanza n. 21017/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, il quale aveva rigettato cinque opposizioni all'esecuzione riunite. Nel giudizio di revocazione sono stati dedotti due motivi: il primo, qualificato come erronea percezione delle circostanze fattuali e processuali, sosteneva in sostanza che la Corte avesse errato nella valutazione di inidoneità del ricorso, ma la censura atteneva alla valutazione giuridica delle risultanze processuali e non a un vero errore di fatto; il secondo motivo invocava l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ma risultava inammissibile perché nella decisione revocanda la Corte non aveva pronunciato sul punto, avendo definito il ricorso come inammissibile nel suo complesso ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore revocatorio, perché mirava a contestare la valutazione di inidoneità del ricorso e dunque un errore di giudizio, non un errore di fatto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché la decisione revocanda non si era pronunciata sull'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo arrestato l'esame per l'inammissibilità del ricorso originario. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato; ha invece escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta dalla resistente.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto; non è utilizzabile per censurare la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali.
art. 395, comma 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere nell'erronea percezione di un fatto processuale, non nella critica all'apprezzamento giuridico compiuto dalla Corte.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
L'inammissibilità del ricorso originario per difetto di idonea esposizione dei fatti e dei documenti preclude il riesame tramite revocazione se la censura investe solo la valutazione di quella inammissibilità.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è inammissibile quando la decisione revocanda non abbia pronunciato sul relativo motivo o profilo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro del contributo unificato raddoppiato richiamato in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 375 e 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata nel rito camerale non partecipato previsto per la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo quando il vizio denunciato sia un errore di fatto immediatamente percepibile, consistente nella supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti in senso contrario alla realtà processuale.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, miri in realtà a contestare la valutazione giuridica o l'interpretazione delle risultanze processuali compiuta nella decisione revocanda.
- Se la decisione impugnata in revocazione non ha esaminato un certo motivo o profilo perché ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, non è configurabile un errore revocatorio su quel profilo non deciso.
- La richiesta di condanna per responsabilità aggravata non può essere accolta quando manchi una statuizione oggetto di specifica censura o quando il giudizio si definisca con sola declaratoria di inammissibilità senza base per la condanna richiesta.
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