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Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi del 18 dicembre 2024 di rigetto delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale, qualificati dal ricorrente come revoche di nulla osta già rilasciati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto, nell’ambito del decreto flussi 2023, tredici nulla osta per l’assunzione di cittadini extracomunitari. La Prefettura aveva rilasciato il nulla osta per due lavoratori e successivamente lo aveva revocato, rigettando inoltre le altre richieste, inizialmente sulla base dell’art. 31 d.P.R. 394/1999. Le precedenti revoche erano state annullate dal TAR, con salvezza del potere dell’Amministrazione di verificare gli ulteriori requisiti di legge. Con i provvedimenti del 18 dicembre 2024, la Prefettura ha nuovamente rigettato le istanze relative ai due lavoratori, ritenendo che la pluralità delle attività svolte dal datore di lavoro non consentisse il rilascio di nulla osta per lavoro stagionale, riservato ai datori operanti nei settori agricolo o turistico-alberghiero oppure alle agenzie di somministrazione. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione ed erronea applicazione della legge, sostenendo che l’accesso ai flussi per lavoro stagionale sarebbe consentito a tutti i datori che necessitino di manodopera stagionale, senza necessità di essere proprietari o affittuari di terreni agricoli, e che la società svolgerebbe comunque lavori agricoli per conto terzi; 2) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché i nuovi motivi ostativi sarebbero stati già conosciuti o conoscibili dalla Prefettura al momento delle domande e non indicati nella precedente comunicazione dei motivi ostativi. Nel corso del giudizio è emerso, tuttavia, che i nulla osta, rilasciati nel 2024 per la durata di nove mesi, erano già scaduti alla data di notifica del ricorso, avvenuta il 16 gennaio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale all’annullamento degli atti impugnati. Alla data di introduzione del giudizio i nulla osta erano già scaduti e, pertanto, i due lavoratori non avevano più titolo per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il ricorrente non ha dedotto, neppure dopo la relativa sollecitazione del giudice, l’esistenza dei presupposti per la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, inclusa la presentazione tempestiva della relativa istanza; tale circostanza avrebbe potuto fondare un interesse datoriale attuale all’annullamento. È stata ritenuta irrilevante l’affermazione secondo cui i cittadini stranieri sarebbero ancora dipendenti della società con contratto a tempo indeterminato, perché tale elemento fattuale non incide sulla disciplina dei titoli di soggiorno per lavoro stagionale. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative ai requisiti sostanziali per il nulla osta e alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 12, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata dal ricorrente con riferimento alle ipotesi tassative di rigetto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale, ma il TAR non decide la relativa questione di merito.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    È indicato come precedente ragione ostativa posta dalla Prefettura a fondamento delle prime revoche, successivamente annullate; la sentenza non decide la legittimità dei nuovi provvedimenti sotto tale profilo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne deduce la violazione per la mancata indicazione, nella comunicazione dei motivi ostativi, di circostanze poi poste a fondamento dei provvedimenti; il TAR non esamina la censura per carenza di interesse.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda cautelare, dichiarata inammissibile prima per difetto di procura speciale e poi per carenza di interesse, stante la scadenza dei nulla osta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per la sottoposizione alle parti della questione relativa alla carenza di interesse anche rispetto al ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • L’interesse all’annullamento di un provvedimento amministrativo deve essere concreto, attuale e persistente al momento della proposizione del ricorso; la mera illegittimità dedotta dell’atto non è sufficiente se dall’eventuale annullamento non può derivare alcuna utilità giuridicamente rilevante.
  • Quando sono impugnati provvedimenti di rigetto o revoca di nulla osta al lavoro stagionale già scaduti alla data di notifica del ricorso, il datore di lavoro deve allegare e dimostrare una specifica utilità attuale derivante dall’annullamento, quale la sussistenza dei presupposti per una tempestiva conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato non stagionale.
  • La permanenza di un rapporto di lavoro, anche a tempo indeterminato, tra il datore e il cittadino straniero non dimostra di per sé l’interesse attuale all’annullamento del diniego o della revoca di un nulla osta per lavoro stagionale, se non è collegata ai presupposti previsti dalla disciplina dei titoli di soggiorno.
  • La carenza di interesse attuale comporta l’inammissibilità del ricorso e impedisce l’esame delle censure sostanziali e procedimentali dedotte contro il provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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