Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26129/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 notificato a un socio di società sottoposta a verifica fiscale, in relazione alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo invalido l'atto presupposto notificato alla società: secondo il giudice regionale, la società risultava cancellata dal registro delle imprese e, comunque, l'accertamento societario era stato notificato in modo irregolare presso il domicilio del socio, che non rivestiva più cariche sociali, mentre avrebbe dovuto essere notificato nel Comune dell'ultimo domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione delle norme sulla notificazione degli atti alle società e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica dell'accertamento alla società era stata validamente eseguita presso il domicilio del legale प्रतिनिधante, ancora in carica al momento della notifica; il contribuente resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso per tentativo di revisione del giudizio di fatto e proponeva ricorso incidentale condizionato, contestando la ricostruzione della CTR circa una continuità giuridica tra trasferimento all'estero e cancellazione in Italia della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il motivo, formalmente dedotto come violazione di legge, in realtà mirasse a contestare la ricostruzione in fatto operata dalla CTR in ordine alla mancanza di cariche sociali in capo al soggetto presso cui era stata eseguita la notifica. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del contribuente. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, soccombente nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dall'Ufficio come norma sulla notificazione alle persone giuridiche; la Corte rileva che la censura, pur invocandola, investe in realtà l'accertamento di fatto sulla qualità di legale rappresentante o meno del destinatario della notifica.

  • artt. 138 c.p.c., 139 c.p.c., 141 c.p.c.

    richiamati dall'Agenzia come ulteriori norme sulle modalità di notificazione; non sono oggetto di una specifica interpretazione autonoma, essendo assorbite nel rilievo di inammissibilità del motivo.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    invocato per sostenere il luogo corretto di notificazione dell'accertamento societario; la Corte non ne esamina il merito perché la censura è ritenuta inammissibile in quanto diretta contro un accertamento fattuale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e richiede un problema interpretativo della norma, non una contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    viene ricordato che il sindacato sulla motivazione attiene ai fatti ancora controversi; la censura proposta dall'Agenzia avrebbe semmai coinvolto un profilo fattuale, non dedotto correttamente nei limiti del ricorso per cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal controricorrente e nel ricorso incidentale, ma il suo esame è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato dal controricorrente in chiave di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso; la Corte decide però sulla diversa ragione dell'inammissibilità del motivo principale.

  • art. 25, comma 3, L. 218/1995

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato per contestare la ricostruzione della CTR sul trasferimento all'estero e la cancellazione della società; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma o la sua sussunzione rispetto a fatti pacifici; se invece mira a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta, il motivo è inammissibile o comunque va veicolato, nei limiti consentiti, come vizio di motivazione.
  • La validità della notificazione di un atto societario non può essere utilmente censurata in cassazione con una doglianza formalmente di diritto se, in realtà, si contesta l'accertamento di merito sulla qualità soggettiva del destinatario della notifica (ad esempio, la qualità di legale rappresentante o l'assenza di cariche sociali).
  • Quando il motivo principale di ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
  • Il controllo della Cassazione sulla violazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto incontestata; se il fatto è ancora oggetto di contestazione tra le parti, la doglianza esula dal vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. e non può essere proposta come mera questione di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.