Cassazione Civile, Ordinanza n. 34346/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione avverso tale decreto davanti al Tribunale di Roma, ma il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non provato che l'opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera risultanza del registro informatico SICID non bastasse a provare l'effettiva comunicazione nelle forme di rito; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la mancata considerazione di un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, da cui risultava l'assenza di comunicazioni telematiche o cartacee, e contestando di essere onerata della prova della data di effettiva conoscibilità dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, essendo il ricorso passato direttamente ai motivi senza ricostruire adeguatamente il quadro fattuale e processuale. Inoltre ha osservato che, anche a prescindere da tale vizio, la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato opera il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ma in mancanza di esse trova applicazione il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Dunque, essendo comunque decorso il termine lungo, l'opposizione era tardiva e correttamente dichiarata inammissibile. La Corte non ha regolato le spese per la qualità pubblicistica del ricorrente e per la mancata costituzione dell'intimato, e ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell'art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
art. 702-quater c.p.c.
Il decreto di liquidazione è assimilato, quanto al regime impugnatorio, all'ordinanza del giudice monocratico appellabile ex art. 702-quater c.p.c.
art. 327 c.p.c.
In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, resta applicabile il termine lungo di impugnazione per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso non supera il filtro di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme all'interpretazione della Corte di cassazione.
art. 136 c.p.c.
Invocato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla ritualità della comunicazione del decreto.
art. 2697 c.c.
Invocato dalla parte ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è richiesta una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere intellegibili il rapporto sostanziale e le vicende processuali; la sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tali forme mancano, si applica il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. quando il provvedimento abbia natura decisoria e definitiva.
- La mera contestazione della ritualità della comunicazione non è sufficiente a evitare la tardività se, comunque, risulta decorso il termine lungo per impugnare.
- Il controllo di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. impedisce l'accoglimento del ricorso quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte.
- Nel giudizio di cassazione, la qualità pubblicistica del ricorrente e la mancata costituzione dell'intimato possono giustificare la mancata regolazione delle spese.
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