Cassazione Penale, Ordinanza n. 18896/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando le pene ma confermando la responsabilità per rapina aggravata e tentato omicidio, oltre alle statuizioni civili. I fatti accertati riguardavano un’aggressione ai danni di una persona offesa, colpita con pugni, calci, testata e coltellate al fianco, durante la quale veniva sottratta una collana d’argento; per il capo sul tentato omicidio veniva contestata la condotta diretta a cagionare la morte della persona offesa, con lesioni gravi. Uno degli imputati deduceva con un motivo unico il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato sul percorso logico-giuridico, soprattutto quanto al vizio parziale di mente invocato in appello. L’altro imputato deduceva parimenti il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte non avesse valorizzato correttamente il rapporto tra i due imputati, entrambi soggiogati e in passato perseguitati dal principale imputato, che sarebbe stato il solo ideatore dell’aggressione ed esecutore materiale sia della rapina sia del tentato omicidio. La Suprema Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse già fornito motivazione completa e coerente, anche con riguardo all’esclusione del vizio parziale di mente, sulla base delle conclusioni peritali che avevano escluso incidenza della condizione psichica sulla capacità di intendere e di volere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse esaminato in modo corretto e completo le emergenze processuali e le doglianze difensive, senza vizi logici rilevabili in sede di legittimità. Per l’imputato che invocava il vizio parziale di mente, la Corte ha valorizzato il richiamo della sentenza impugnata alle conclusioni del perito, che aveva ritenuto pienamente integra la capacità di intendere e di volere. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta, ricorrendone i presupposti, l’annotazione di cui all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come base del concorso di persone nel reato per i fatti di rapina e tentato omicidio
art. 628, commi 1, 3 nn. 1 e 3-bis e comma 4 c.p.
richiamato quale titolo di rapina aggravata contestata agli imputati
art. 61 n. 5 c.p.
richiamata l’aggravante comune della minorata difesa o del danno patrimoniale aggravato dal metodo esecutivo, applicata ai fatti contestati
art. 56 c.p.
richiamato per la configurazione del tentativo
art. 575 c.p.
richiamato quale norma base dell’omicidio volontario tentato
art. 576 n. 2 c.p.
richiamata come circostanza aggravante del delitto contro la vita
art. 61 nn. 1 e 5 c.p.
richiamate aggravanti comuni contestate per il tentato omicidio
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata dai ricorrenti per dedurre vizio di motivazione; la Corte ne ribadisce il limite, escludendo la rivalutazione del merito in cassazione
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
richiamato per l’annotazione ai fini della protezione dei dati personali
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte di cassazione verifica soltanto se la motivazione di merito abbia esaminato tutti gli elementi disponibili, li abbia interpretati correttamente e abbia dato risposta logica ed esaustiva alle deduzioni difensive.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza impugnata presenti effettive lacune, contraddizioni o illogicità manifeste; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti o delle prove.
- Quando la sentenza di merito fonda il giudizio sulla capacità di intendere e di volere su una relazione peritale coerente e la difesa si limita a contestazioni assertive, la doglianza non supera la soglia del vizio motivazionale.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La contestazione di un ruolo dominante di uno degli imputati nella programmazione del fatto non impone, di per sé, l’accoglimento del ricorso se la Corte di merito ha già esaminato in modo compiuto le responsabilità individuali e le prove a sostegno della decisione.
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