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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39201/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/01/2023 con cui il GIP ha convalidato il provvedimento questorile di divieto di accesso a manifestazioni sportive (Daspo) e l'obbligo di presentazione. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato avviso ex art. 7 L.241/1990 e per la ritenuta inesistenza di precedenti penali, sostenendo che l'assenza del previo avviso ha ridotto il diritto di difesa; (2) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata valutazione del necessario collegamento tra le condotte contestate e l'ambiente delle tifoserie (contestazione del cosiddetto "Daspo fuori contesto") e, in subordine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 commi 2 e 3 L.401/89 e dell'art. 6 comma 1 lett. c) L.401/89 per presunta lesione degli artt. 3 e 24 Cost. e per carenza di garanzie procedurali rispetto ad altre misure preventive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: il GIP aveva adeguatamente motivato la convalida richiamando gravità dei fatti e precedenti/denunce, e la doglianza sull'assenza dell'avviso ex art. 7 L.241/1990 è infondata perché tale obbligo non si applica ai provvedimenti questorili di interdizione immediata ai sensi dell'art. 6 L.401/1989, caratterizzati da urgenza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sul collegamento con le tifoserie: la normativa (art. 6 comma 1 lett. c) consente il Daspo anche "fuori contesto" sulla base di denunce/condanne pregresse, ma nel caso concreto le condotte erano comunque "in occasione o a causa di manifestazioni sportive". Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    art. 6 comma 1 lett. a) e c) (possibilità di adottare il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati per taluni reati, anche "anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive")

    La Corte interpreta la norma nel senso che il Daspo può essere adottato sia per fatti commessi "in occasione o a causa" di manifestazioni sportive sia, nella ipotesi prevista dalla lett. c), "fuori contesto" quando dalla precedente denuncia/condanna e da successivi comportamenti violenti emerga pericolosità che giustifichi l'interdizione.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7

    L'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 L.241/1990 non si applica ai provvedimenti questorili di interdizione immediata ex art. 6 L.401/1989, perché tali provvedimenti sono caratterizzati da particolari esigenze di necessità ed urgenza.

  • D.L. 14 giugno 2019, n. 53 (conv. L. 8 agosto 2019, n. 77)

    La modifica ha esteso e chiarito la disciplina del Daspo (incluse le ipotesi di applicazione "fuori contesto"). La Corte ritiene legittima la procedura semplificata e il contraddittorio cartolare prevista per tali misure, in ragione della loro natura e dell'esigenza di celerità.

  • Legge 31 maggio 2011, n. 159 (richiamata)

    Richiamata per confronto: le misure di prevenzione personali previste dalla L.159/2011 prevedono maggiori garanzie procedurali; ciò non rende illegittime le procedure semplificate del Daspo, data la differente natura e la minore rilevanza sulla libertà personale.

  • Costituzione italiana, artt. 3 e 24 (richiamati)

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure di violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: il contraddittorio cartolare previsto per il Daspo viene considerato adeguato alla tutela del diritto di difesa se bilanciato con le esigenze di celerità.

  • Sentenze giurisprudenziali richiamate (Corte costituzionale e Cassazione)

    Corte Cost., sent. 23-5-1997 n.144; Corte Cost., sent. 13-6-2000 n.186; Cass. sez. 3 n. 7960 del 03/11/2016, Cass. Sez. 3 n. 2278 del 03/12/2020, Cass. Sez. 3 n. 35840 del 06/11/2020

    La giurisprudenza ha chiarito che il Daspo richiede procedure semplificate compatibili con il diritto di difesa e che l'obbligo di avviso ex art. 7 L.241 non opera per i provvedimenti urgenti del Questore; le decisioni citate sono state usate per confermare la legittimità della procedura e la tutela cartolare del contraddittorio.

Massime di principio

  • Il provvedimento questorile di interdizione immediata ai sensi dell'art. 6 L.401/1989 è caratterizzato da esigenze di urgenza tali da escludere l'obbligo di preventiva comunicazione ex art. 7 L.241/1990.
  • Il Daspo può essere adottato sia per condotte commesse "in occasione o a causa" di manifestazioni sportive sia, nei casi previsti, "fuori contesto" in presenza di precedenti denunce/condanne e di valutazione della pericolosità del soggetto.
  • Il contraddittorio nel procedimento di convalida del Daspo può essere svolto in forma essenzialmente cartolare (memorie scritte) e ciò è compatibile con il diritto di difesa quando giustificato dalle esigenze di celerità e dalla minore incidenza sulla libertà personale rispetto ad altri provvedimenti cautelari.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario rispettare il requisito di specificità: le censure devono indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto contestati; l'assenza di specificità rende il ricorso inammissibile.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative alla limitazione delle garanzie procedurali del Daspo sono spesso dichiarate manifestamente infondate se è possibile bilanciare le garanzie difensive con le esigenze di prevenzione e urgenza tipiche delle manifestazioni sportive.
  • La condanna a spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende possono essere disposti anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che non emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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