Sentenza n. 659/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione del Segretario Generale della Provincia di Cosenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stata indetta la “-OMISSIS-”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 ottobre 2025: per l’annullamento della determinazione del Segretario Generale della Provincia di Cosenza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, con la quale sono stati approvati tutti i verbali della commissione esaminatrice, ed è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura, nonché di ogni altro atto ad essa prodromico, presupposto e conseguente, con specifico riguardo, in particolare, per i verbali della Commissione giudicatrice n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando della procedura concorsuale e successivo provvedimento di approvazione dei verbali e della graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando della procedura per posti dirigenziali e, con motivi aggiunti, l'approvazione dei verbali della commissione e della graduatoria finale. Ha dedotto, come unico motivo, la violazione dell'art. 28, comma 1-bis, d.l. 75/2023, sotto due profili: da un lato, il superamento del limite massimo del 50 per cento dei posti riservabili al personale interno, poiché la Provincia avrebbe riservato di fatto la totalità dei posti; dall'altro, l'illegittima delimitazione dei requisiti di partecipazione ai soggetti attualmente in servizio presso la Provincia con almeno trentasei mesi di servizio dirigenziale negli ultimi cinque anni, conseguito a seguito di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, con esclusione delle ulteriori categorie contemplate dalla disposizione, tra cui i dipendenti a tempo indeterminato dell'ente. Nel corso del giudizio la Provincia ha avviato e concluso l'annullamento in autotutela dell'intera procedura. Il provvedimento di autotutela ha richiamato i rilievi dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica, che aveva riscontrato, tra l'altro, la mancata selezione mediante un unico concorso della quota esterna e della quota riservata, la mancanza di contestualità tra le procedure, l'esclusione dei funzionari a tempo indeterminato e l'inidoneità, in linea generale, del personale assunto ai sensi dell'art. 110 TUEL a beneficiare della riserva prevista dall'art. 28, comma 1-bis, d.l. 75/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'amministrazione aveva annullato in autotutela il bando, gli atti della procedura, i verbali e la graduatoria, facendo venir meno l'utilità concreta dell'annullamento giurisdizionale. Nonostante l'improcedibilità, il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha rilevato la coincidenza tra i vizi dedotti dal ricorrente e le illegittimità individuate dall'Ispettorato per la Funzione Pubblica e recepite nel provvedimento di autotutela. Per tale ragione ha condannato la Provincia di Cosenza al pagamento di 2.000 euro, oltre spese, accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto. Le spese sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente e i controinteressati.
Norme richiamate
art. 28, comma 1-bis, d.l. 75/2023
una quota, non eccedente la metà dei posti messi a concorso, sia riservata al personale interno in possesso dei prescritti requisiti
La disposizione consente una riserva non superiore alla metà dei posti messi a concorso e non deroga al principio costituzionale dell'accesso tramite pubblico concorso; la quota riservata e quella esterna devono essere selezionate nell'ambito di una procedura unica e contestuale.
art. 97, comma 4, Cost.
non rappresentando il citato art. 28, comma 1-bis, una deroga al principio costituzionale di accesso tramite pubblico concorso
La riserva prevista dalla legge non elimina il principio del pubblico concorso né consente procedure separate o sostanzialmente sottratte alla comparazione con l'accesso dall'esterno.
art. 110 TUEL
la procedura selettiva di cui all’art. 110 TUEL non può essere identificata in una vera e propria procedura concorsuale
Il personale assunto mediante la procedura prevista dall'art. 110 TUEL è stato ritenuto, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non automaticamente idoneo a beneficiare della riserva prevista dall'art. 28, comma 1-bis, d.l. 75/2023.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
L'annullamento in autotutela dell'intera procedura elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento giurisdizionale.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della pronuncia di improcedibilità.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'intera procedura concorsuale impugnata determina il sopravvenuto difetto di interesse e rende improcedibile il ricorso, poiché l'eventuale sentenza di annullamento non procurerebbe al ricorrente un'ulteriore utilità concreta.
- La riserva di posti prevista dall'art. 28, comma 1-bis, d.l. 75/2023 non può eccedere la metà dei posti messi a concorso e non costituisce una deroga al principio costituzionale del pubblico concorso.
- La quota riservata al personale interno e la quota destinata all'accesso dall'esterno devono essere oggetto di una procedura concorsuale unica e contestuale; la mera previsione futura o condizionata di assunzioni esterne non soddisfa tale esigenza.
- Ai fini della riserva prevista dall'art. 28, comma 1-bis, d.l. 75/2023, non è sufficiente che il personale sia stato assunto mediante una procedura selettiva ai sensi dell'art. 110 TUEL, poiché tale procedura non equivale, in linea generale, a un vero e proprio concorso pubblico.
- Quando l'improcedibilità deriva da un atto amministrativo sopravvenuto che recepisce vizi coincidenti con quelli dedotti nel ricorso, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale a carico dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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