Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16292/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile adibito a locazione. Gli eredi della locatrice chiedevano la convalida dello sfratto e il rilascio dell'immobile, assumendo il mancato pagamento dei canoni. Il conduttore si opponeva producendo una scrittura del 3 dicembre 2013, indicata come quietanza attestante il pagamento dei canoni per tutto il 2013, oltre a un bonifico per gennaio 2014. La controparte contestava la fotocopia della quietanza e, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione, il conduttore chiedeva in giudizio la verificazione della scrittura, indicando come scritture di comparazione la carta d'identità della de cuius e il contratto di locazione. In appello la Corte ha ritenuto non ammissibile o comunque non utilmente supportata la verificazione, anche perché la parte non aveva specificamente censurato l'affermazione del giudice di merito secondo cui, agli atti, vi era copia del contratto di locazione che avrebbe potuto essere indicato come comparazione. Con il ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto violazione dell'art. 16-bis, comma 9, della L. 221/2012, in relazione agli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe ammesso la produzione in appello dell'originale della quietanza e non avrebbe valorizzato documenti già presenti in atti, utilizzabili come scritture di comparazione per la verificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato. Ha osservato, in primo luogo, che il richiamo all'art. 16-bis, comma 9, L. 221/2012 era inconferente, poiché la norma riguarda il deposito telematico degli atti e non la vicenda processuale concretamente dedotta. In secondo luogo, ha rilevato che la Corte d'appello non aveva ignorato la produzione in originale del documento, avendo anzi preso in considerazione la sua possibile ammissione ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. Infine, ha affermato che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sul rilievo che la parte istante per la verificazione aveva l'onere di indicare specificamente le scritture di comparazione e che, tra i documenti in atti, vi era proprio il contratto di locazione che avrebbe potuto essere utilizzato a tale scopo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 9, L. 221/2012

    Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

    La disposizione è stata ritenuta inconferente rispetto alla vicenda, perché disciplina il processo civile telematico e non la questione dell'ammissibilità della produzione documentale in appello nel caso concreto.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al disconoscimento della scrittura privata e alla verificazione.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al disconoscimento della scrittura privata e alla verificazione.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di verificazione della sottoscrizione.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    La Corte d'appello aveva mostrato di poter valutare l'ingresso del documento in appello, e la Cassazione ha rilevato che ciò escludeva che la produzione fosse stata ignorata.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per affermare che la morosità accertata integrava un inadempimento di gravità sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verificazione della scrittura privata, la parte che la promuove deve indicare in modo specifico le scritture di comparazione; la doglianza che non si confronti con tale ratio decisoria è inammissibilmente generica o comunque infondata.
  • Il richiamo a norme sul deposito telematico è inconferente quando la controversia riguarda la valutazione dell'ammissibilità o dell'utilizzabilità di un documento ai fini probatori, e non il corretto regime formale del deposito telematico.
  • Se il giudice di merito ha preso in considerazione la produzione del documento in appello e ha deciso sulla sua utilizzabilità, la censura in cassazione non può fondarsi sull'assunto che la produzione sia stata ignorata, dovendo confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza.
  • La morosità nel pagamento dei canoni può integrare, ove accertata, un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1455 c.c.
  • In cassazione la critica deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata e non una motivazione solo parziale o un profilo marginale del ragionamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSfratto per morositàRicorso per cassazioneProveInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.