Sentenza del 26/02/2015 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Cagliari
Ammissibilità delladomanda, interesse e legittimazione ad agire da parte del socio per contestaregli accertamenti presupposti emessi nei confronti della società.- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di far valere nei suoi confronti un accertamento tributario emesso nei confronti della società e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Sosteneva, in particolare, di dover poter contestare il contenuto dell'accertamento presupposto, poiché da esso derivavano conseguenze fiscali negative direttamente incidenti sulla sua posizione individuale.
La decisione
La domanda è stata ritenuta ammissibile. Al socio è riconosciuta una legittimazione speciale a contestare, non in via autonoma e diretta, l'atto impositivo emesso nei confronti della società, ma esclusivamente incidenter tantum, cioè nei limiti e per quanto necessario alla difesa contro l'atto successivamente notificatogli. Tale soluzione è giustificata dalle rilevanti conseguenze negative che l'accertamento societario può produrre nella sfera giuridica del socio.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza civile 25 giugno 2009, n. 14980
L'accertamento tributario relativo a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente stesso, il quale è eccezionalmente abilitato a impugnarlo se esposto alle conseguenze della sua definitività.
La persona direttamente incisa dalle conseguenze dell'atto può essere ammessa a contestarlo anche se l'atto è formalmente riferito a un diverso soggetto, quando ciò sia necessario per garantire il diritto di difesa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza civile 15 marzo 2006, n. 5671
L'accertamento deve essere notificato anche al contribuente esposto alle conseguenze della definitività dell'atto, il quale è eccezionalmente legittimato a impugnarlo.
La legittimazione processuale può essere riconosciuta in via eccezionale al soggetto che subisce effetti giuridici sostanziali dall'atto impositivo, anche quando non ne sia il destinatario originario.
Massime di principio
- Il socio di una società di capitali a ristretta base azionaria può contestare il contenuto dell'accertamento emesso contro la società quando tale accertamento costituisca il presupposto di un successivo atto impositivo personale.
- La contestazione non comporta un autonomo potere generale di impugnare l'atto societario ormai definitivo: il socio può dedurne l'illegittimità solo incidentalmente e nei limiti necessari alla propria difesa.
- La legittimazione deriva dall'incidenza concreta dell'atto sulla sfera giuridica del socio e dall'esigenza di garantire il diritto di difesa, non dalla mera qualità di socio.
- In situazioni analoghe occorre verificare se l'atto presupposto, pur riferito a un altro soggetto, produca conseguenze impositive dirette o sostanziali nei confronti del soggetto che intende contestarlo.
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