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Sentenza

Sentenza n. 712/2026 - L'aquila, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Teramo n. 121/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 20.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2228/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 1.12.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202500609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 121/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per la formazione e condannato il Ministero alla prestazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione lavoro e previdenza, n. 121/2025, depositata il 20 febbraio 2025, notificata al Ministero il 28 luglio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto, in relazione ai contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio di 500 euro annui della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato il Ministero a erogare un buono complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha chiesto il pagamento di quanto dovuto, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Dopo la costituzione in giudizio, il Ministero ha documentato l'accredito della somma; il 14 ottobre 2026 la ricorrente ha confermato di avere ottenuto il beneficio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione e la dichiarazione della ricorrente dimostravano l'integrale soddisfazione della pretesa e l'avvenuta ottemperanza al giudicato. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero per soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La decisione non contiene una statuizione sulla nomina del commissario ad acta, divenuta non necessaria per l'avvenuta esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Con ricorso notificato e depositato il 17 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.500,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.

    Il giudizio è promosso per ottenere l'attuazione del giudicato del giudice ordinario nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alla prestazione economica riconosciuta alla ricorrente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 28 luglio 2025 per l’esecuzione, ai sensi degli artt. 479 c.p.a. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. e), in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

    La disposizione è richiamata con riguardo al termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il TAR non decide autonomamente una controversia interpretativa su tale termine.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Con ricorso notificato e depositato il 17 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.500,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.

    La norma è richiamata quale base del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente conferma di avere ottenuto quanto dovuto, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza, la soccombenza virtuale giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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