Corte di giustizia, Sentenza C-772/23
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 12 December 2024. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Commission. — Appeal – Common rules for imports – Safeguard measures – Regulation (EU) 2015/478 – Article 19(2) – Extension of a safeguard measure – Conditions – Steel products market – Import of certain steel products – Implementing Regulation (EU) 2021/1029. — Case C-772/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia respinge l’appello di Euranimi contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029, con cui la Commissione aveva prorogato di tre anni la misura di salvaguardia sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici. La Corte ritiene inammissibili o infondate le censure dirette a contestare le valutazioni di fatto del Tribunale e conferma che la Commissione non ha ecceduto il proprio margine di valutazione. Vengono inoltre esclusi l’obbligo di applicare per analogia la disciplina antidumping sulla sospensione delle misure e la rilevanza decisiva degli argomenti tratti dall’Accordo WTO sulle salvaguardie per la proroga della misura. Euranimi è condannata alle spese.
Impugnazione contro il rigetto dell’annullamento del regolamento che proroga la misura di salvaguardia sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici: condizioni dell’estensione ex articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 e sindacato sul controllo giurisdizionale del Tribunale.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente confermato la valutazione della Commissione circa la sussistenza delle condizioni per prorogare la misura di salvaguardia sui prodotti siderurgici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478, in particolare: a) la necessità della misura per prevenire o rimediare a un pregiudizio grave; b) l’esistenza di prove di adattamento dei produttori dell’Unione; c) la valutazione dell’interesse dell’Unione. Sono inoltre dedotte censure di difetto di motivazione, violazione dei diritti di difesa e distorsione dei fatti e delle prove.
Principio di diritto
La Corte conferma che la proroga di una misura di salvaguardia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 può essere adottata quando la Commissione non commetta un errore manifesto nel ritenere, sulla base di un’analisi complessiva e contestuale del mercato, che la misura resti necessaria per prevenire o rimediare a un pregiudizio grave e che i produttori dell’Unione stiano effettivamente adattandosi; inoltre, l’assenza di una disciplina analoga all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento antidumping impedisce di imporre, per analogia, un esame prospettico ulteriore fondato su dati successivi al periodo considerato. La Corte precisa anche che gli argomenti fondati sull’Accordo WTO sulle salvaguardie relativi all’adozione iniziale della misura non sono pertinenti, in via diretta, alla proroga della misura stessa, e che il Tribunale non è tenuto a rispondere a ogni argomento se il suo ragionamento consente di comprendere la soluzione; nel caso di specie, tuttavia, il mancato esame di alcuni profili WTO è stato ininfluente sul dispositivo. L’impugnazione è quindi respinta integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2015/478
- Articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/478
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Accordo WTO sulle salvaguardie
- Articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo WTO sulle salvaguardie
- Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’Accordo WTO sulle salvaguardie
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’Accordo WTO sulle salvaguardie
- Decisione 94/800/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013
Proroga della misura di salvaguardia sui prodotti siderurgici
La pronuncia riguarda un ricorso in impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di annullamento proposta da Euranimi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029. Tale atto aveva prorogato per tre anni la misura di salvaguardia sulle importazioni di alcuni prodotti siderurgici già istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Contesto normativo e fattuale
La Corte richiama il regolamento (UE) 2015/478 sulle regole comuni per le importazioni, in particolare l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, che consente la proroga di una misura di salvaguardia se essa continui a essere necessaria per prevenire o rimediare a un pregiudizio grave e se vi siano prove dell’adattamento dei produttori dell’Unione. Vengono inoltre richiamati l’articolo 9, sui fattori di valutazione del pregiudizio grave o della minaccia di pregiudizio, e il considerando 11, che include nell’interesse dell’Unione gli interessi di produttori, utilizzatori e consumatori.
Sul piano fattuale, la Commissione aveva prima adottato misure provvisorie e poi misure definitive nel 2019, in forma di contingenti tariffari per categorie di prodotti, con dazio fuori quota del 25%. Dopo varie revisioni e liberalizzazioni graduali, nel 2021 aveva prorogato la misura fino al 30 giugno 2024, ritenendo che la sua rimozione, nel contesto della pandemia, avrebbe potuto provocare un afflusso improvviso di importazioni dannoso per l’industria siderurgica dell’Unione.
Primo motivo di impugnazione: necessità della misura e adattamento dell’industria dell’Unione
Euranimi sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente confermato la valutazione della Commissione sulla sussistenza delle condizioni di proroga, lamentando in particolare:
- un’errata lettura degli indicatori economici favorevoli all’industria dell’Unione;
- il mancato esame di un’analisi prospettica imposta, secondo la ricorrente, anche per analogia con l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento antidumping 2016/1036;
- il difetto di motivazione rispetto agli argomenti fondati sull’Accordo WTO sulle salvaguardie.
La Corte dichiara inammissibili le censure che mirano in sostanza a contestare l’accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale, perché in sede di impugnazione essa non può riesaminare liberamente le prove né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, salvo distorsione manifesta delle prove, che però non era stata specificamente dimostrata.
Quanto al preteso obbligo di svolgere un esame prospettico dei dati del 2021, la Corte esclude che l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 possa applicarsi per analogia: quella norma riguarda infatti la sospensione di misure antidumping in caso di mutamento temporaneo delle condizioni di mercato e non ha un equivalente nel regolamento 2015/478 per la proroga delle misure di salvaguardia.
La Corte riconosce invece che il Tribunale non aveva espressamente risposto agli argomenti di Euranimi basati sull’Accordo WTO sulle salvaguardie, ma ritiene il difetto di motivazione ininfluente sul dispositivo. Osserva infatti che l’articolo 2 dell’Accordo WTO disciplina l’adozione iniziale di una misura di salvaguardia, mentre il caso riguardava la sua proroga; pertanto, il contesto giuridico è diverso e la ricorrente non aveva spiegato perché i criteri dell’adozione iniziale dovessero valere anche per l’estensione.
Secondo motivo di impugnazione: interesse dell’Unione
Con il secondo motivo Euranimi contestava il ragionamento del Tribunale sull’interesse dell’Unione, sostenendo che la proroga favorisse solo i produttori europei e che il mercato non fosse stato valutato correttamente, anche alla luce della pandemia e dell’insufficienza dell’offerta interna.
La Corte rileva, in primo luogo, che molte delle censure miravano ancora una volta a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto del Tribunale senza dimostrare una distorsione precisa e manifesta delle prove. In secondo luogo, osserva che il Tribunale non era tenuto a prendere in considerazione riferimenti generici ad allegati o a parti della replica che non risultavano collegati in modo chiaro al motivo di annullamento dedotto in primo grado. In terzo luogo, la Corte respinge la critica secondo cui il Tribunale avrebbe travisato le affermazioni di Euranimi sulla domanda interna e sulla capacità produttiva, rilevando che si trattava in realtà di una reiterazione del dissenso rispetto a un accertamento di fatto.
Esito e dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conferma così la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 e condanna Euranimi a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione.
Principi rilevanti per la pratica
La decisione ribadisce che, nelle controversie sulle misure di salvaguardia, il controllo del giudice dell’Unione sulla valutazione della Commissione è limitato all’errore manifesto; le contestazioni che mirano solo a rivalutare i fatti sono di regola inammissibili in appello. Inoltre, il professionista non può assumere che la disciplina antidumping sia automaticamente trasferibile alle misure di salvaguardia: occorre verificare la presenza di una base normativa specifica. Infine, per far valere un difetto di motivazione o la mancata considerazione di un argomento, è necessario dimostrare che esso era stato chiaramente dedotto e collegato al motivo pertinente nel giudizio di primo grado.
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