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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7111/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'ammissione di incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. c) c.p.p. per l'assunzione dell'esame del coindagato Paolo Pasimeni, il quale aveva reso dichiarazioni eteroaccusatorie a carico dell'istante nell'interrogatorio del 17/06/2020. La difesa sosteneva che la norma escluderebbe il potere discrezionale del giudice e che il rigetto violava il principio del contraddittorio (art. 6 CEDU) e gli artt. 3 e 111 Cost., chiedendo in alternativa la sollevazione di questione di legittimità costituzionale degli artt. 392, comma 1, lett. c) e 398 c.p.p. nella parte in cui non prevedono impugnabilità davanti alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP non presenti profili di abnormità: il provvedimento che accoglie o respinge la richiesta di incidente probatorio rientra nel potere discrezionale del giudice e, avendo natura istruttoria e strumentale, non è immediatamente impugnabile in Cassazione. La questione di legittimità costituzionale è stata considerata manifestamente infondata: la disciplina consente alle parti di scegliere se anticipare la formazione della prova e, in ogni caso, la mancata ammissione non preclude la possibilità di proporre l'esame in dibattimento o di utilizzare le contestazioni ex art. 500, comma 2-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 392, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente alle parti di chiedere l'incidente probatorio per l'esame di persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; la Corte interpreta la norma come attribuzione di facoltà alle parti ma non quale limite all'esercizio della discrezionalità del giudice di valutare opportunità e rilevanza.

  • art. 398 cod. proc. pen.

    Prevede che la richiesta di incidente probatorio possa essere accolta, dichiarata inammissibile o rigettata dal GIP; la Corte rileva che la norma è silente sull'impugnabilità dei provvedimenti e questo silenzio, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, esclude l'immediata impugnabilità in Cassazione.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio generale che esclude l'immediata impugnabilità dei provvedimenti istruttori, coerente con la non impugnabilità dei provvedimenti sull'incidente probatorio.

  • art. 500, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Consente di recuperare in dibattimento le dichiarazioni rese in fase predibattimentale mediante meccanismo delle contestazioni; la Corte lo indica come presidio a tutela della posizione difensiva qualora l'incidente probatorio non sia disposto.

  • art. 6 CEDU

    Richiesto dal ricorrente per profilo di violazione del contraddittorio; la Corte ritiene che non sussista violazione poiché il rigetto dell'incidente probatorio non impedisce la formazione della prova in dibattimento né gli strumenti di contestazione previsti dal codice.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto all'impugnazione; la Corte ritiene che l'assenza di ricorribilità in cassazione dei provvedimenti istruttori sia compatibile con l'assetto normativo e non incida sul diritto di difesa in modo costituzionalmente rilevante.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in riferimento agli obblighi internazionali; la Corte ritiene che l'assetto normativo sia coerente con gli obblighi convenzionali e non integri un vulnus tale da giustificare la questione di legittimità.

  • art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali che individuano i reati contestati (concorso e norme sugli stupefacenti); citate per inquadrare l'ambito del procedimento ma senza impatto sul profilo procedurale oggetto del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. c) c.p.p. è una facoltà delle parti ma il GIP conserva un potere discrezionale di valutare rilevanza e opportunità; il rigetto motivato non costituisce di norma atto 'abnorme'.
  • I provvedimenti che decidono sull'ammissione dell'incidente probatorio hanno natura istruttoria e strumentale e, salvo casi estremi di atto non riconducibile ai poteri del giudice o che paralizzi il procedimento, non sono impugnabili in Cassazione.
  • Per tutelare la posizione difensiva quando l'incidente probatorio è negato, la difesa può riproporre l'esame in dibattimento e utilizzare le contestazioni ex art. 500, comma 2-bis c.p.p.; pertanto il rigetto non implica automaticamente violazione del contraddittorio.
  • Un ricorso per cassazione potrà avere esito solo se si dimostra che l'atto è realmente 'abnorme' cioè estraneo ai poteri attribuiti dalla legge o tale da determinare la stasi del procedimento o l'impossibilità di proseguirlo senza produrre nullità insanabile.
  • Se si ritiene che il rigetto dell'incidente probatorio abbia prodotto un effetto tale da paralizzare il procedimento o creare una nullità rilevabile, è necessario documentare concretamente tale paralisi o nullità per poter prospettare un rimedio straordinario.
  • Prima di proporre ricorsi di legittimità o questioni costituzionali, valutare la presenza di rimedi ordinari e la possibilità di valorizzare le garanzie difensive in dibattimento; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità è refrattaria a riconoscere incostituzionalità per il mero fatto della mancata impugnabilità.
  • In funzione preventiva, quando si richiede l'incidente probatorio è utile illustrare con precisione il rischio di dispersione della prova e fornire elementi di attendibilità e riscontro che rendano manifesto il carattere urgente e necessario dell'assunzione anticipata della prova.

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