Ordinanza n. 269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 525/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 525/2025, di rigetto della domanda cautelare relativa all’erogazione dell’assegno di cura
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario assegno di cura)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dei criteri previsti dalla D.G.R.C. n. 70/2024 e dall’Avviso pubblico per la valutazione delle domande di assegno di cura, mediante riferimento all’ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. L’appellante ha sostenuto che i richiedenti dovessero essere inseriti in due graduatorie distinte: una per i maggiorenni, titolari di un proprio ISEE personale, e una per i minorenni, il cui ISEE è quello del nucleo familiare. Secondo l’appellante, l’unica graduatoria avrebbe determinato una violazione della parità di trattamento tra maggiorenni e minorenni. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la predisposizione di due graduatorie non era prevista dall’Avviso pubblico e che tale previsione non era stata impugnata; la contestazione riguardava quindi esclusivamente le modalità applicative dei criteri.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere i provvedimenti impugnati né disporre nell’immediato la modifica della graduatoria o l’erogazione della prestazione in favore dell’appellante. La sospensione avrebbe potuto arrecare pregiudizio agli altri disabili utilmente collocati in graduatoria, poiché avrebbe comportato la sospensione dell’erogazione della provvidenza economica. Le esigenze cautelari dell’appellante sono state comunque ritenute apprezzabili in ragione delle gravissime patologie invalidanti del minore e sono state soddisfatte mediante la fissazione sollecita del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, mediante il quale è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita fissazione dell’udienza di merito
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del merito, di disporre la fissazione dell’udienza di merito in luogo della sospensione dell’atto.
D.G.R.C. n. 70/2024
Atto regionale recante i criteri applicati dall’Ambito per la valutazione delle domande di assegno di cura, parametrati all’ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate con riferimento alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando la sospensione dell’atto impugnato rischia di pregiudicare una pluralità di beneficiari già utilmente collocati in graduatoria, il giudice può escludere la sospensione e soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La gravità delle condizioni di salute del minore interessato a una prestazione socio-assistenziale può rendere apprezzabili le esigenze cautelari, ma non impone necessariamente la sospensione dell’atto quando tale misura produrrebbe effetti pregiudizievoli sugli altri beneficiari della medesima provvidenza.
- Quando l’Avviso pubblico non prevede graduatorie separate per categorie di richiedenti e la relativa previsione non è stata tempestivamente impugnata, la controversia cautelare può riguardare soltanto le modalità applicative dei criteri stabiliti dall’Avviso, non l’introduzione giudiziale di un diverso modello organizzativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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