Cassazione Penale, Sentenza n. 27774/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: contestava la sussistenza dei gravi indizi relativi alla metanfetamina contenuta in un pacco proveniente dagli Stati Uniti e ricevuto dalla coindagata Gu Liqiong (circa 1.569 g), censurando l'utilizzo delle dichiarazioni della correa e la mancata considerazione delle dichiarazioni spontanee dell'indagato; contestava inoltre la valutazione sulle esigenze cautelari che avevano portato all'applicazione della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di plurimi elementi probatori: monitoraggio della spedizione dal JFK di New York, ricezione controllata del pacco da parte della correa, rinvenimento nell'abitazione (comune) del ricorrente di ulteriori 249,29 g di metanfetamina, 100,65 g di hashish, materiale per confezionamento, un cellulare con utenza collegata alla consegna e altre dosi trovate nella vettura della correa. Ha inoltre considerato rilevante la condotta del ricorrente che ha tentato di impedire l'accesso delle forze dell'ordine nell'abitazione adibita a "laboratorio". La Cassazione ha precisato i limiti del sindacato di merito (non può rivedere fatti e valutazioni probatorie salvo manifesta illogicità o violazione di legge) e ha ritenuto congrua anche la misura cautelare (custodia in carcere). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la decisione dovrà essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti: la fattispecie contestata riguarda il traffico/possesso di sostanze stupefacenti (metanfetamina) e costituisce la base dell'accusa.
Codice di procedura penale (art. 273)
Definisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte verifica che la motivazione del giudice di merito abbia adeguatamente spiegato la sussistenza di tali indizi senza manifesti vizi logici.
Codice di procedura penale (art. 274)
Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) che giustificano l'applicazione della misura; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 292)
Indica i requisiti formali e i presupposti che il riesame deve verificare; la Corte ha richiamato che il giudice del riesame deve motivare secondo questi criteri.
Codice di procedura penale (art. 546) - modello motivazionale richiamato
Modello strutturale della motivazione cui il giudice del riesame deve attenersi, adattato al contesto cautelare basato su indizi e probabilità di colpevolezza.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 173, comma 1)
Limita la forma dei motivi in sede di riesame/ricorso per cassazione (esposizione essenziale dei motivi); richiamata per spiegare i limiti dell'impugnazione.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 94, comma 1-ter e 1-bis)
Prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta immediata rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti o rivaluta le prove: il suo controllo è limitato a verificare la presenza di vizi di legge o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare specifiche violazioni di norma o che la motivazione del riesame è manifestamente illogica o contraddittoria, non basta proporre una diversa lettura delle circostanze.
- Elementi concreti come il monitoraggio della spedizione, la ricezione controllata del pacco, la presenza in casa di quantitativi significativi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento e condotte ostative (es. impedire l'accesso della polizia) rafforzano la valutazione dei gravi indizi e la necessità della custodia cautelare.
- Le dichiarazioni spontanee difensive che si limitano a negare le accuse hanno scarso peso se contrastano con elementi oggettivi concordanti; il giudice di merito può valutarle come meno attendibili rispetto all'insieme indiziario.
- La scelta della misura cautelare (anche la più afflittiva) può essere giustificata dalla combinazione di quantità rilevanti di stupefacente, organizzazione del luogo come laboratorio e dal concreto rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Chi impugna decisioni cautelari deve concentrarsi su profili di legittimità e motivazionali (es. omissioni, contraddizioni, violazioni di norme procedurali), non su una rivalutazione puramente fattuale degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
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