Cassazione Civile, Ordinanza n. 08901/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento per mobilità volontaria di una dipendente, già proveniente da Ferrovie dello Stato S.p.A., prima al Ministero delle Finanze e poi all'Agenzia delle Entrate. Al momento del transito le era stato riconosciuto un assegno ad personam ex art. 5, comma 2, d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, per preservare il trattamento economico più favorevole rispetto a quello dell'amministrazione di destinazione. Successivamente, in forza di un giudicato amministrativo, le era stata riconosciuta con decorrenza dal 15.4.1991 la maggiorazione R.I.A. ex art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. n. 44/1990. La lavoratrice sosteneva che tale maggiorazione dovesse sommarsi integralmente all'assegno ad personam, mentre l'amministrazione aveva ricalcolato il trattamento riducendo l'assegno, ritenendo che la R.I.A. avesse inciso sul divario retributivo originario e quindi legittimando la ripetizione dell'indebito. In cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo si denunciava la violazione delle norme sull'assegno ad personam e sulla R.I.A., sostenendo che si trattasse di poste autonome e cumulabili; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che il giudicato amministrativo avesse già risolto anche il profilo della non interferenza tra assegno ad personam e R.I.A.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel regime della mobilità, il raffronto va compiuto globalmente tra i due trattamenti economici complessivi e che l'assegno ad personam, essendo funzione del divario stipendiale, deve essere ricalcolato quando una voce retributiva dell'amministrazione di destinazione venga riconosciuta con efficacia ex tunc. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo della sentenza amministrativa invocata come giudicato esterno, né ne aveva trascritto le parti rilevanti secondo gli oneri di autosufficienza. La Corte ha quindi confermato la legittimità della rideterminazione dell'assegno e della conseguente azione restitutoria dell'amministrazione, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325
"il dipendente trasferito ... conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento"
L'assegno ad personam serve a colmare il divario tra il trattamento economico pregresso e quello dell'amministrazione di destinazione; la sua misura è riassorbibile e va adeguata se muta il divario retributivo di riferimento.
art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. n. 44/1990
La maggiorazione R.I.A. riconosciuta alla dipendente incide sul trattamento economico dell'amministrazione di destinazione e deve essere considerata nel confronto globale tra le retribuzioni.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può essere invocato solo se il suo contenuto sia specificamente riprodotto e identificabile nel ricorso; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione fondato su un giudicato esterno deve riportarne il testo e indicare con precisione la sede documentale in cui esso è reperibile.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato solo in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La soccombenza comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, artt. 4 e 5
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge, senza accoglimento.
Massime di principio
- Nel caso di mobilità tra amministrazioni, la tutela del trattamento economico del dipendente va apprezzata in modo unitario e complessivo, confrontando globalmente la retribuzione complessivamente percepita nel rapporto di provenienza con quella spettante nel rapporto di destinazione.
- L'assegno ad personam previsto per conservare il trattamento più favorevole è una voce riassorbibile e dinamica: se una componente retributiva dell'amministrazione di destinazione viene riconosciuta con effetto retroattivo, il divario stipendiale originario deve essere ricalcolato e l'assegno ridotto in misura corrispondente.
- Il giudicato esterno può essere dedotto in cassazione solo in modo autosufficiente: occorre trascrivere o riprodurre il contenuto essenziale della decisione invocata, includendo motivazione e dispositivo nella parte rilevante, e indicare dove il documento sia reperibile.
- La mera affermazione dell'esistenza di un giudicato non basta a fondare la censura di violazione dell'art. 2909 c.c. se non è consentito alla Corte di verificare direttamente il contenuto del comando giudiziale asseritamente preclusivo.
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