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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento della d.d. del Comune di Spoleto n. 154 in data 23.5.2024, oltre ad ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di ripristino n. 154 del 23 maggio 2024 relativa a opere edilizie ritenute eseguite in assenza di SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di ripristino adottata dal Comune dopo che una precedente sentenza aveva annullato la SCIA in sanatoria presentata da altri comproprietari. L’ordinanza individuava gli interventi da ripristinare nella diversa distribuzione interna, nel diverso posizionamento di aperture in un muro portante e nella realizzazione di un’apertura in un muro portante non autorizzata dal progetto strutturale, qualificandoli come eseguiti in assenza di SCIA. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 22 ss. d.P.R. 380/2001 e 124 l.r. Umbria 1/2015, nonché difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, travisamento e difetto di motivazione, sostenendo che la descrizione delle opere fosse generica e che gli interventi, risalenti alla fine degli anni Ottanta, non potessero essere contestati per mancanza di una SCIA allora non prevista dall’ordinamento. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 34-bis e 37 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 124 l.r. Umbria 1/2015, sostenendo che la diversa distribuzione interna costituisse tolleranza edilizia e che, per opere eseguite in assenza di SCIA, fosse applicabile la sola sanzione pecuniaria, non quella demolitoria o ripristinatoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica ai comproprietari presentatori della SCIA e per difetto di interesse, nonché l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. I comproprietari che avevano presentato la SCIA non erano controinteressati in senso tecnico, poiché la loro ultima manifestazione di volontà era stata diretta alla sanatoria degli abusi e la mancata impugnazione dell’ordinanza non esprimeva univocamente un interesse contrario. Inoltre, l’evoluzione del giudizio civile di divisione e la potenziale responsabilità dei comproprietari per il ripristino giustificavano l’interesse del ricorrente, anche se in precedenza egli aveva contrastato la sanatoria. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La descrizione delle opere non era generica, poiché l’ordinanza richiamava la documentazione tecnica allegata alla SCIA e la CTU del giudizio civile, contenenti elaborati grafici, fotografie e relazioni conosciuti dalle parti e idonei a individuare univocamente gli interventi. Il ricorrente aveva inoltre invocato genericamente i titoli edilizi del 1984, 1988 e 1992 senza dimostrare specificamente la conformità delle opere. La richiesta di sanatoria costituiva una segnalazione della presenza degli abusi e, una volta annullata la SCIA, le opere individuate dovevano ritenersi abusive, salvo nuovi accertamenti o una nuova e legittima domanda di sanatoria. L’art. 37 d.P.R. 380/2001, nella formulazione vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza, subordinava l’applicazione della sanzione pecuniaria alla presentazione di una domanda di sanatoria; analogamente, l’art. 34-bis richiedeva, per qualificare le opere come tolleranze esecutive non costituenti violazioni edilizie, una dichiarazione asseverata del tecnico. Anche la disciplina regionale prevedeva la rimozione o demolizione delle opere eseguite in assenza o difformità dalla SCIA, consentendo la sanzione pecuniaria soltanto quando il ripristino fosse impossibile e a seguito di motivata richiesta degli interessati e di una valutazione comunale. Poiché, dopo l’annullamento della SCIA, non erano state presentate una nuova SCIA, una domanda di sanatoria o un’asseverazione sulle tolleranze, mancavano i presupposti per evitare il ripristino. Il Comune aveva quindi legittimamente adottato l’ordinanza, anche per conformarsi al giudicato precedente. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza deve descrivere le opere abusive in modo sufficientemente preciso; il requisito è soddisfatto quando il provvedimento richiama documentazione tecnica presupposta, conosciuta dagli interessati e idonea a individuare univocamente gli interventi.

  • artt. 22 ss. d.P.R. 380/2001

    Le opere rientranti nell’ambito degli interventi subordinati a SCIA devono essere assistite da tale titolo; la sua mancanza o il venir meno della sanatoria giustifica l’applicazione della disciplina repressiva prevista per gli interventi abusivi.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

    La qualificazione di un’opera come tolleranza esecutiva non opera automaticamente, ma richiede la dichiarazione del tecnico abilitato secondo le forme previste dalla norma.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma …

    La sanzione pecuniaria alternativa al ripristino è subordinata alla presentazione di una domanda di sanatoria; non può essere applicata d’ufficio in assenza dell’iniziativa dell’interessato.

  • art. 146 l.r. Umbria 1/2015

    Gli interventi edilizi di cui all'articolo 124, con esclusione di quelli indicati alle lettere a) e c) del comma 1, realizzati in assenza della SCIA o in difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

    La disciplina regionale prevede come regola la rimozione o demolizione delle opere eseguite senza SCIA o in difformità; la sanzione pecuniaria è possibile solo su motivata richiesta degli interessati e quando il ripristino non sia possibile.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato nel precedente giudicato, rileva per il principio secondo cui gli interventi incidenti sulle parti comuni e non riconducibili all’uso normale della cosa comune richiedono l’assenso degli altri comproprietari, quando i limiti privatistici siano conoscibili e non contestati.

Massime di principio

  • Quando una SCIA in sanatoria venga annullata, le opere individuate nella segnalazione devono essere nuovamente considerate prive di titolo, salvo che intervengano nuovi accertamenti di conformità o una nuova e legittima iniziativa di sanatoria da parte degli interessati.
  • La sanzione pecuniaria prevista per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA non opera automaticamente: la sua applicazione presuppone, secondo la disciplina esaminata, una domanda di sanatoria o una motivata richiesta dell’interessato e la verifica dell’impossibilità del ripristino.
  • La qualificazione di opere interne come tolleranze esecutive richiede il rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla legge e la dichiarazione o asseverazione del tecnico abilitato nelle forme prescritte; in assenza di tale iniziativa, l’amministrazione non è tenuta a sostituirsi al proprietario.
  • Un’ordinanza di ripristino è sufficientemente motivata e determinata quando, pur descrivendo sinteticamente le opere, richiama documentazione tecnica presupposta — come elaborati grafici, fotografie e relazioni — conosciuta dagli interessati e idonea a identificarle univocamente.
  • Dopo l’annullamento giudiziale del titolo edilizio in sanatoria, l’amministrazione deve trarre le conseguenze conformative del giudicato e può adottare la misura ripristinatoria in assenza di una nuova domanda efficace volta a regolarizzare le opere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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