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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-101/18

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019. — Idi Srl contro Arcadis - Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Situazione personale del candidato o dell’offerente – Possibilità per gli Stati membri di escludere la partecipazione all’appalto pubblico di ogni operatore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo – Normativa nazionale che prevede l’esclusione dei soggetti nei confronti dei quali è “in corso” un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo, salvo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell’attività – Operatore che ha presentato un ricorso di concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività. — Causa C-101/18

Giurisprudenza europea62018CJ0101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una controversia italiana in materia di appalti pubblici, relativa all’esclusione di un RTI per la presentazione, da parte di una delle imprese, di una domanda di concordato preventivo con riserva. Ha stabilito che tale domanda può essere considerata come avvio di un procedimento di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18. Di conseguenza, la normativa nazionale che consente l’esclusione dell’operatore è compatibile con il diritto UE.

Appalti pubblici: compatibilità con la direttiva 2004/18 dell’esclusione di un operatore che ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva (“concordato in bianco”)

La questione giuridica

Se l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che considera già "in corso" il procedimento di concordato preventivo dalla mera presentazione della domanda di ammissione con riserva, e che consente quindi di escludere dalla gara l’operatore che abbia presentato tale domanda riservandosi di depositare successivamente un piano di continuità aziendale.

Principio di diritto

L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 non osta a una normativa nazionale che consenta di escludere da una gara un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, abbia presentato domanda di concordato preventivo con riserva, anche se si riserva di depositare un piano volto alla prosecuzione dell’attività. La Corte ritiene che la presentazione della domanda produca già effetti giuridici rilevanti e segni l’avvio del procedimento concorsuale, oltre a rivelare una situazione di difficoltà finanziaria incompatibile con l’esigenza di affidabilità economica richiesta all’offerente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), direttiva 2004/18/CE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2014/24/UE
  • Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 38, comma 1
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 161
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 168
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 186-bis

Appalti pubblici ed esclusione per concordato preventivo con riserva

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) nell’ambito di una gara per servizi tecnici e di assistenza al collaudo. Il problema è se un operatore che abbia presentato domanda di concordato preventivo con riserva, riservandosi di depositare un piano di continuità aziendale, possa essere escluso dalla procedura di affidamento ai sensi della direttiva 2004/18.

Fatti e procedimento principale

Arcadis aveva bandito una gara d’appalto e l’RTI di cui Idi Srl era mandataria era stato inizialmente aggiudicatario in via provvisoria. Successivamente, una società del raggruppamento, TEI Srl, aveva presentato al Tribunale di Milano un ricorso per essere ammessa al concordato preventivo, con riserva di presentare in seguito il piano previsto dall’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare. Arcadis aveva allora escluso l’RTI dalla gara, richiamando l’articolo 38 del codice dei contratti pubblici italiano.

Normativa rilevante

La Corte si è concentrata sull’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18, che consente l’esclusione dell’operatore economico per il quale sia in corso un procedimento di concordato preventivo. Sono state richiamate anche le disposizioni italiane sulla domanda di concordato preventivo, sui suoi effetti e sul concordato in continuità aziendale, in particolare gli articoli 161, 168 e 186-bis della legge fallimentare, oltre all’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se la mera presentazione della domanda di concordato preventivo potesse già integrare un "procedimento in corso";
  • se tale conclusione potesse valere anche quando l’impresa si riservi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività;
  • se una siffatta interpretazione nazionale fosse compatibile con la direttiva 2004/18.

Ricevibilità

La Corte ha respinto le obiezioni del governo italiano sulla ricevibilità. Ha osservato che l’ordinanza di rinvio conteneva elementi sufficienti per comprendere il contesto e che la risposta alla questione era decisiva per la legittimità della decisione di esclusione impugnata nel giudizio principale.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità: essi possono decidere se applicare o meno le cause di esclusione e possono modulare le condizioni di applicazione, purché nel rispetto del diritto dell’Unione.

Nel caso di specie, la presentazione della domanda di concordato preventivo produce già effetti giuridici nel diritto italiano: blocca le azioni esecutive e cautelari dei creditori e limita i poteri del debitore sul proprio patrimonio. Pertanto, secondo la Corte, il deposito del ricorso costituisce il punto di partenza del procedimento di concordato preventivo e, quindi, un procedimento "in corso" ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b).

La Corte ha inoltre osservato che la presentazione della domanda segnala una situazione di difficoltà finanziaria e mette in dubbio l’affidabilità economica dell’operatore, interesse che la causa di esclusione mira proprio a tutelare. Il fatto che l’impresa si riservi di presentare un piano di continuità aziendale non incide su tale qualificazione. La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE anche la scelta nazionale di trattare diversamente le domande già accompagnate da un piano di continuità aziendale rispetto alle domande "in bianco".

Decisione

La Corte ha concluso che l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 non osta a una normativa nazionale che consenta di escludere da una procedura di appalto pubblico un operatore che, alla data della decisione di esclusione, abbia presentato domanda di concordato preventivo con riserva di successivo deposito del piano di continuità.

Principio desumibile dalla sentenza

Ai fini dell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18, la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva integra l’avvio di un procedimento di concordato preventivo e può quindi giustificare l’esclusione dalla gara, anche se l’operatore intende successivamente presentare un piano di prosecuzione dell’attività.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciesclusione dei concorrentiprocedure concorsualiaffidabilità economica dell’operatorediritto amministrativo italiano

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