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Circolare

Circolare numero 130 del 21-10-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 12 luglio 2019 tra INPS e CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti pensionistici. Vengono indicate le categorie di pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione e decorrenza, le regole su revoca, misura del contributo, costi e rapporti finanziari, nonché controlli, penali, cause di recesso o risoluzione e istruzioni contabili.

Convenzione INPS-CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 12 luglio 2019 tra INPS e l’Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI, finalizzata alla riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni pensionistiche. Il documento disciplina in modo organico i soggetti ammessi, la formazione e la trasmissione della delega, la decorrenza della trattenuta, la revoca, la misura del contributo, i rapporti economici, le responsabilità tra le parti, i controlli e la contabilità.

Ambito della convenzione e durata

La convenzione si basa sullo schema approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018 e ha validità fino al 31 dicembre 2021. È rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da inoltrare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa di produrre effetti alla scadenza, con interruzione del servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta ferma per entrambe le parti la facoltà di recesso mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono avvalersi del servizio i pensionati che rilasciano una delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. Sono ammessi:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

Restano esclusi, per il riferimento espresso alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta sul modulo predisposto dall’Istituto. La delega deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. Deve inoltre essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione e decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in questo caso i dati della delega seguono le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale trasmette all’Istituto i relativi dati in via telematica secondo le specifiche tecniche INPS, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia di un documento d’identità in corso di validità.

Per le pensioni già in pagamento, la delega produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli effetti decorrono entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega, sia contestualmente alla domanda di prestazione sia su prestazione già erogata, deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è qualificato come rapporto esclusivo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, eventuali comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Organizzazione stessa.

Il pensionato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’Organizzazione sindacale interessata.

La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Di conseguenza, se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva un’altra delega, la nuova adesione è efficace solo se preceduta dalla revoca della delega esistente, con indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e dei dati del documento del revocante.

Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione sindacale deve trasmettere in formato digitale entrambi i documenti e conservare gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità già previste per la delega.

L’Istituto comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha trasmessa sia all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

L’importo del contributo, da indicare nella delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima. Restano esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio.

Le aliquote sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio di tale misura;
  • 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e gli adempimenti connessi alle spese dell’Istituto sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono richiamati per la convenzione in esame con decorrenza dal 1° gennaio 2018. In particolare:

  • revoca delega cartacea residuale: 0,29 euro;
  • gestione delega: 0,11 euro.

Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre alle spese espressamente indicate.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione deve essere applicata senza determinare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è altresì sollevato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, anche se il pignoramento sia in corso o già eseguito alla data di stipula.

Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti richiesti per la stipula o di sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare all’Organizzazione sindacale, con motivazione, la volontà di recedere. L’Organizzazione dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica la decisione finale, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni oppure confermando la volontà di non procedere al recesso. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

La cessazione del servizio di riscossione associativa conseguente alla risoluzione ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione si risolve inoltre di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto imputabili all’Organizzazione sindacale;
  • applicazione di penali per un importo superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.

La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’Organizzazione sindacale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Controlli a campione e penali

L’Istituto si riserva di effettuare, con modalità e tempi da esso definiti e comunicati all’Organizzazione sindacale, verifiche a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse annualmente. Sono inoltre soggette a verifica le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti in banca dati INPS relativamente al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire i controlli, l’Organizzazione sindacale deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC dall’Istituto la documentazione cartacea originale conservata ai sensi della convenzione, vale a dire delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato. La documentazione va inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.

Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’Istituto applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali applicate nell’anno di riferimento superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate all’Organizzazione, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è CI.

Per la rilevazione contabile delle trattenute relative ai contributi sindacali CONFDIPENDENTI sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25723, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27723, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11723, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentati esclusivamente dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con CONFDIPENDENTI sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Soggetti abilitati alla delega

Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, oltre ai pensionati delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica richiamati dalla normativa di rinvio. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Rilascio, presentazione e decorrenza della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS su apposito modulo, con indicazione della misura del contributo, firma del pensionato e estremi di un documento valido. Se presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione; se relativa a pensione già in essere, decorre dalla prima rata utile non estratta alla data di ricezione, o entro tre mesi per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. L’organizzazione sindacale deve conservare originale della delega e copia del documento d’identità per i controlli e per i termini ordinari di prescrizione.

Revoca della delega

La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS dal pensionato, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. È ammessa una sola delega per prestazione: la nuova delega è efficace solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia e gli assegni accessori per grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota oltre il doppio del minimo.

Rapporti finanziari e costi

Le modalità di versamento e gli adempimenti finanziari sono disciplinati dalla convenzione a livello centrale. I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono pari a 0,29 euro per revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per gestione delega, con oneri ulteriori a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità verso gli associati e verso terzi; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare la ritenuta. Sono inoltre previste tutele per eventuali spese legali sostenute dall’INPS e per pignoramenti presso terzi.

Recesso, risoluzione e controlli

INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative incompatibili. La procedura prevede comunicazione motivata, 30 giorni per osservazioni e ulteriori 30 giorni per la decisione finale, tramite PEC. Sono previsti controlli a campione annuali su almeno l’1% delle deleghe e verifiche sulle deleghe che causano blocchi funzionali; se emergono irregolarità sono applicate penali graduate. La convenzione si risolve di diritto se le penali superano il 10% delle quote riversate nell’anno.

Codice INPS e contabilità

Il codice INPS assegnato è CI. Sono istituiti i conti GPA25723 e GPA27723 per i contributi trattenuti sulle pensioni, il conto GPA11723 per il debito verso il sindacato e l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti restano sul conto GPA35041. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione e dei pagamenti accentrati; i rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.

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