Circolare numero 131 del 21-10-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CONFLIAA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 15 marzo 2019 tra INPS e CONFLIAA per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Definisce i soggetti che possono rilasciare delega, le modalità di presentazione, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, i casi di recesso o risoluzione, i controlli a campione con eventuali penali, oltre al codice INPS e alle istruzioni contabili.
Convenzione INPS-CONFLIAA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CONFLIAA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 15 marzo 2019 tra INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CONFLIAA) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. Il testo definisce la platea dei pensionati interessati, le modalità di rilascio e gestione delle deleghe, la misura del contributo, i costi del servizio, nonché le ipotesi di recesso, risoluzione, controllo e applicazione di penali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata stipulata sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, alla scadenza la convenzione perde efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza ulteriori comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di entrambe le parti di recedere dal negozio giuridico mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte a mezzo PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono avvalersi del servizio i pensionati che rilasciano una delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Sono compresi:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché il richiamo normativo riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS della delega predisposta dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03.
La delega deve essere:
- debitamente sottoscritta dal titolare della pensione;
- accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, i dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se invece la delega riguarda una pensione già in pagamento, l’organizzazione sindacale trasmette all’Istituto i dati in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia di un documento d’identità in corso di validità.
Decorrenza della delega e conservazione della documentazione
Nel caso di delega presentata insieme alla domanda di pensione, gli effetti decorrono dalla data di decorrenza della pensione stessa. Per le deleghe relative a pensioni già in essere, la delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli effetti decorrono comunque entro tre mesi dalla data di rilascio.
L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega, sia in sede di richiesta di prestazione sia su pensione già erogata, deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’organizzazione stessa.
L’associato può però comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando:
- l’organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Istituto provvede all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’organizzazione interessata nel più breve tempo possibile.
La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Di conseguenza, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, essa produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega precedente, che deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e i dati del documento di identità del revocante.
Se l’organizzazione sindacale acquisisce contestualmente revoca e nuova delega, deve trasmettere entrambi i documenti in formato digitale e conservarne gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità di conservazione già richiamate. L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’organizzazione revocata. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale, indicato nel testo di delega, è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla parte di importo eccedente il trattamento minimo e non oltre il doppio del medesimo;
- 0,35% sulla parte di importo eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono i seguenti:
- revoca delega cartacea residuale: € 0,29;
- gestione delega: € 0,11.
Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’organizzazione sindacale e alle vicende relative a tale rapporto.
L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa ai rapporti associativi. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto su semplice presentazione di nota specifica; la quantificazione deve avvenire secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi in cui sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- a seguito della perdita dei requisiti di legge per la stipula;
- oppure quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano inapplicabili le previsioni dell’articolo 15 della convenzione.
Prima dell’esercizio del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione all’organizzazione sindacale. Quest’ultima può inviare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nei 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso unilaterale, motivando il mancato accoglimento, oppure comunica di non procedere.
La cessazione del servizio di riscossione associativa conseguente alla risoluzione della convenzione produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di norme o regolamenti che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS da parte dell’organizzazione sindacale;
- applicazione di penali all’organizzazione per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’organizzazione sindacale di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS si riserva di effettuare annualmente verifiche a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati alla medesima organizzazione.
Sono inoltre soggette a verifica le deleghe che, al momento dell’acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a causa di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati INPS, quando tali difformità riguardano il soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire i controlli, l’organizzazione sindacale deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta, inoltrata via PEC dall’INPS, la documentazione cartacea originale che è tenuta a conservare, cioè:
- delega;
- copia del documento d’identità;
- altra documentazione del pensionato.
La documentazione deve essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’INPS applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è CH.
Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto di CONFLIAA sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25722, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27722, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11722, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore dello stesso sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041.
I conti sono movimentabili esclusivamente dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Convenzione, durata e rinnovo
La convenzione con CONFLIAA è stata sottoscritta il 15 marzo 2019 sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio di riscossione. È inoltre prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Rientrano anche, per effetto del rinvio normativo richiamato, i titolari di pensione amministrata dall’INPS ed erogata dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e conservazione della delega
La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione esplicita della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva e per i termini ordinari di prescrizione, assicurando identificazione, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale invia telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche INPS e allega in formato digitale la delega e la copia del documento d’identità valido. In tal caso, la delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale, ma l’associato può comunicare all’INPS la revoca della delega indicando l’organizzazione revocata e gli estremi del documento di identità. È ammessa una sola delega per singola prestazione: una nuova delega su prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al richiedente sia all’organizzazione revocata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, ma esclusi i trattamenti di famiglia e gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.
Costi del servizio e rapporti finanziari
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. I costi fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per la gestione delega. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sulla validità della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto è coinvolto in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS su semplice presentazione di nota specifica.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che impediscano l’applicazione dell’articolo 15. Prima del recesso, l’Istituto deve motivare la decisione; l’organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni; l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La cessazione del servizio ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento. La convenzione si risolve di diritto anche in caso di impossibilità di prosecuzione per norme sopravvenute, pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse a danno dell’INPS o penali superiori al 10% del totale delle quote versate nell’anno di riferimento. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS può sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale e controlla anche le deleghe che generano blocchi funzionali per difformità tra dati inseriti e banca dati INPS. L’organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta via PEC la documentazione originale conservata (delega, documento d’identità e altra documentazione del pensionato), inviandola con raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, l’INPS applica penali graduate secondo l’articolo 10 della convenzione; se le penali superano il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e contabilità
Il codice INPS assegnato alla convenzione è CH. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25722 e GPA27722 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti; il conto GPA11722 per il debito verso l’organizzazione sindacale e il pagamento; gli accreditamenti restano sul conto GPA35041. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali, mentre i rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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