Circolare numero 133 del 07-11-2019
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di recupero, per l’anno 2018, della riduzione contributiva del 35% prevista per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS. Vengono riepilogati il quadro normativo, l’ambito soggettivo, i criteri di calcolo, gli adempimenti delle strutture territoriali e le istruzioni operative Uniemens e contabili. L’accesso al beneficio è riconosciuto alle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, nei limiti dell’importo massimo indicato nei decreti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.
Sgravio contributivo per contratti di solidarietà finanziato con risorse 2018
Sgravio contributivo per contratti di solidarietà finanziato con risorse 2018
La circolare disciplina il recupero della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, con riferimento alle risorse stanziate per l’anno 2018. Il documento inquadra il beneficio nel quadro normativo di riferimento, indica i soggetti ammessi, definisce misura e durata dello sgravio e fornisce le istruzioni operative per il conguaglio tramite Uniemens e per la rilevazione contabile.
Quadro normativo di riferimento
Il beneficio affonda le proprie basi nell’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 34/2014 e dalla legge n. 232/2016. La disciplina previgente era già stata integrata dai decreti interministeriali n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, relativi alle annualità 2014, 2015 e 2016. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni applicative emanate dall’Istituto e dal Ministero del Lavoro.
Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017
Il D.I. n. 2/2017 ha rideterminato modalità e regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito dalla L. n. 863/1984, ovvero dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Rispetto alla disciplina precedente, non è più richiesta l’indicazione nel contratto di strumenti finalizzati a migliorare la produttività né di un piano di investimenti volto a superare inefficienze gestionali o produttive. Il decreto stabilisce inoltre i termini di presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2017 e prevede che l’importo della riduzione richiesto in istanza, se accolta, sia riportato nei decreti direttoriali di ammissione come misura massima del beneficio.
Ambito soggettivo, misura e durata
Per l’anno 2018 sono destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio spetta per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile. Il beneficio riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati a una riduzione dell’orario superiore al 20%. La misura della riduzione è pari al 35% della contribuzione datoriale.
Iter istruttorio e limiti al recupero
Completata l’istruttoria, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza. L’Istituto può determinare l’onere effettivo solo sui periodi per i quali risultino presentate ed elaborate le denunce Uniemens, contenenti i dati relativi a retribuzione imponibile, contribuzione obbligatoria versata e prestazioni di CIGS conguagliate riferite ai lavoratori interessati.
Con riferimento al conguaglio delle integrazioni salariali, la circolare richiama l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui il conguaglio deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successiva.
Le istruzioni operative per la fruizione del beneficio sono rivolte alle sole imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2019. Le altre imprese, pur già ammesse, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive circolari. In ogni caso, gli importi indicati nei decreti direttoriali costituiscono il massimale dell’agevolazione fruibile; possono essere conguagliate soltanto le somme effettivamente spettanti secondo i criteri di calcolo indicati dalla circolare.
Criteri di calcolo della riduzione
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio va rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione e si applica in relazione all’orario effettivamente svolto da ogni lavoratore nel singolo mese.
Ne deriva che, per ogni mese, il datore di lavoro ha diritto alla riduzione del 35% sulla parte di contribuzione a proprio carico relativa ai lavoratori che abbiano subito una riduzione dell’orario superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Esclusioni e incompatibilità
Non sono soggette alla riduzione le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997.
Il beneficio è inoltre incompatibile con qualsiasi altro beneficio contributivo previsto dall’ordinamento. Pertanto, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce della riduzione non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. Resta fermo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e osservanza della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Adempimenti delle strutture territoriali
L’accesso alla procedura è attivato su iniziativa del datore di lavoro. La struttura territoriale competente, verificata la documentazione prodotta dall’azienda e la sussistenza dei requisiti, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W". Tale codice identifica le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS e ammesse alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996 ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2.
Modalità operative Uniemens e termine di conguaglio
Le aziende destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione devono esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato. A tal fine devono valorizzare:
- l’elemento con il codice causale di nuova istituzione "L943", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2018";
- l’elemento destinato all’indicazione del relativo importo.
In base alla deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi finanziati con le risorse 2018, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, viene istituito il conto:
- GAW37340 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, e dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015, D.I. n. 2 del 27/09/2017, anno 2018.
La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto resta di competenza della Direzione generale. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione del piano dei conti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si colloca nel sistema degli incentivi per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, disciplinato dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 34/2014 e dalla legge n. 232/2016. Essa fornisce le modalità di recupero delle riduzioni contributive finanziate con le risorse stanziate per l’anno 2018, richiamando anche i precedenti decreti interministeriali del 2014 e del 2015 e le circolari applicative già emanate dall’Istituto.
Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017
Il decreto ha ridefinito modalità e regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984 o dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Non è più richiesto, ai fini dell’ammissione, che il contratto individui strumenti di miglioramento della produttività o un piano di investimenti. La domanda deve indicare l’importo della riduzione richiesta, che, in caso di accoglimento, costituisce il massimale del beneficio nei decreti direttoriali.
Ambito soggettivo, misura e durata dello sgravio
Per l’anno 2018 possono accedere alla riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà e quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Lo sgravio spetta per la durata del contratto e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro riferita alle retribuzioni dei lavoratori con riduzione dell’orario superiore al 20%. La misura del beneficio è pari al 35% della contribuzione datoriale.
Iter istruttorio e limiti del beneficio riconoscibile
Conclusa l’istruttoria, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro ha adottato i provvedimenti di ammissione per l’importo massimo indicato nelle istanze. L’Istituto può determinare l’onere effettivo solo sui periodi per i quali siano state inviate e elaborate le denunce Uniemens, contenenti i dati su retribuzione imponibile, contribuzione obbligatoria e prestazioni di CIGS conguagliate. Le aziende i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2019 sono autorizzate al conguaglio; le altre, pur ammesse, saranno abilitate con successive circolari. In ogni caso, il conguaglio è ammesso solo nei limiti dell’importo massimo autorizzato e delle somme effettivamente spettanti.
Criteri di calcolo e incompatibilità
La riduzione va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell’orario, in relazione a ciascun periodo di paga compreso nell’arco di autorizzazione. Ogni mese spetta la riduzione del 35% sulla parte dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori che abbiano avuto un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Restano esclusi dal beneficio alcuni contributi specifici: garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., contributo dello 0,30% per la legge n. 845/1978, contributi di solidarietà su previdenza complementare/assistenza sanitaria e contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio non è cumulabile con altri incentivi contributivi e richiede il rispetto della regolarità contributiva e delle condizioni economiche dei contratti collettivi ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
Adempimenti delle strutture territoriali
La procedura è attivata su iniziativa del datore di lavoro. La struttura territoriale competente, verificata la documentazione prodotta e il possesso dei requisiti, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", che identifica le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS e ammesse alla fruizione delle riduzioni contributive ai sensi del D.I. n. 2/2017.
Modalità Uniemens e termine per il conguaglio
Le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione devono esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato. Devono valorizzare il codice causale "L943" con il significato di arretrato conguaglio sgravio contributivo per i contratti di solidarietà del 2018 e indicare il relativo importo. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli sgravi 2018 viene istituito il conto GAW37340 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW. Il conto riguarda gli sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 e dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015, finanziati con il D.I. n. 2/2017. La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri resta in capo alla Direzione generale.
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