Sentenza n. 12508/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio-diniego opposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in ordine all’istanza di accesso formulata in data 12 giugno 2025 nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'esibizione di tutti i documenti richiesti a mezzo della predetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 12 giugno 2025
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il silenzio-diniego opposto dall'INPS a un'istanza di accesso, chiedendo l'accertamento del diritto all'esibizione di tutti i documenti richiesti. Nel corso dell'udienza il difensore ha dichiarato, in nome della ricorrente, la volontà di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. La controparte non si è opposta alla compensazione. Il giudice ha rilevato che non ricorrevano le formalità richieste dall'art. 84 c.p.a. per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anziché estinto per rinuncia, poiché la dichiarazione resa in udienza non rispettava le formalità previste dall'art. 84 c.p.a. Non è stata esaminata nel merito la legittimità del silenzio-diniego né il diritto di accesso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione in rito e dell'assenza di opposizione alla compensazione.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia al ricorso richiede il rispetto delle formalità previste dalla disposizione; in mancanza, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla pronuncia.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a.
- Quando il ricorrente manifesta il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, ma la rinuncia non è formalmente valida, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dell'atto impugnato e della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
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