Sentenza n. 1065/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’accertamento di conformità urbanistica e della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, unitamente al provvedimento di archiviazione della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale e il presupposto atto della Soprintendenza nell’ambito di una procedura di accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, relativa alla modifica di un vano scala rispetto ai titoli edilizi originari, con maggiore occupazione di superficie ai piani terra e primo. Ha dedotto violazione degli artt. 97 Cost., 3 e seguenti, 6, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004, del d.P.R. 31/2017 e della disciplina richiamata; nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, perplessità, travisamento, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità, oltre a illegittimità derivata. In particolare, ha contestato l’archiviazione della pratica da parte della Soprintendenza, fondata sull’invio della documentazione prima dell’esame da parte della Commissione locale per il paesaggio e degli uffici comunali, nonostante il Comune avesse successivamente trasmesso la documentazione progettuale unitamente alla relazione urbanistica, al parere dell’organo collegiale e alla relazione ex art. 146 d.lgs. 42/2004. Ha inoltre invocato il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso sul parere paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di archiviazione della Soprintendenza sia il diniego comunale che vi aderiva. Il Collegio ha chiarito che l’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 introduce un accertamento di conformità semplificato, applicabile anche a interventi in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, con acquisizione di un parere vincolante della Soprintendenza; il parere deve essere reso entro novanta giorni, decorsi i quali si forma il silenzio assenso, mentre il procedimento complessivo deve concludersi entro centottanta giorni. Restano applicabili, salvo le deroghe specifiche della novella, le scansioni dell’art. 146 d.lgs. 42/2004: il Comune deve trasmettere alla Soprintendenza la documentazione dell’interessato, la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento, dopo l’esame degli organi comunali competenti. Nel caso concreto il Comune aveva inizialmente invertito l’ordine procedimentale, trasmettendo gli atti alla Soprintendenza prima dell’esame della Commissione locale per il paesaggio; tuttavia, con la successiva nota del 12 maggio 2025 aveva sostanzialmente sanato l’errore, ritrasmettendo la documentazione completa, comprensiva della relazione urbanistica, del parere dell’organo collegiale e della relazione ex art. 146. Da quel momento non sussistevano impedimenti alla valutazione nel merito della compatibilità paesaggistica. La Soprintendenza, archiviando la pratica invece di pronunciarsi sul merito, ha quindi adottato un atto affetto da difetto di istruttoria e carenza di motivazione. È stato ritenuto erroneo anche il richiamo all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, poiché tale disposizione riguarda l’annullabilità giurisdiziale dei provvedimenti vincolati, mentre il parere paesaggistico costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’annullamento è stato disposto fatte salve le successive determinazioni amministrative; le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato alla ricorrente, se versato, a carico solidale delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Introduce l’accertamento di conformità semplificato per interventi conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione dell’istanza e ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione; il comma 4 estende la procedura agli interventi in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, prevedendo l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità paesaggistica e il termine di novanta giorni per il parere della Soprintendenza, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina le scansioni procedimentali dell’autorizzazione paesaggistica, applicabili anche al procedimento ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 salvo le deroghe specifiche della novella; il Comune deve trasmettere alla Soprintendenza la documentazione, la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento dopo l’esame degli organi comunali competenti.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
Costituisce il modello ordinario dell’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo, dal quale l’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 si discosta consentendo, tra l’altro, la sanatoria di interventi con incremento di superfici o volumi e prevedendo espressamente il silenzio assenso sul parere della Soprintendenza.
art. 17-bis, comma 3, l. 241/1990
È richiamato quale espressione del principio di semplificazione amministrativa che ispira il procedimento introdotto dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
Non è applicabile, secondo il TAR, al parere paesaggistico discrezionale, sia pure caratterizzato da discrezionalità tecnica; il richiamo della Soprintendenza non poteva quindi giustificare l’archiviazione procedimentale.
art. 1, comma 1, lett. h), d.l. 69/2024
Ha introdotto nell’ordinamento l’art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, relativo anche a interventi in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza deve rendere il parere vincolante entro novanta giorni; decorso tale termine si forma il silenzio assenso previsto dalla norma.
- Salvo le deroghe espressamente introdotte dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, al procedimento di compatibilità paesaggistica in sanatoria si applicano le scansioni dell’art. 146 d.lgs. 42/2004: la trasmissione alla Soprintendenza deve comprendere la documentazione dell’interessato, la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento, previa acquisizione degli atti comunali endoprocedimentali necessari.
- L’iniziale inversione dell’ordine procedimentale non impone l’archiviazione della pratica quando l’amministrazione procedente successivamente trasmetta alla Soprintendenza la documentazione completa e ristabilisca le scansioni procedimentali previste dalla legge; in tale situazione la Soprintendenza deve pronunciarsi sul merito della compatibilità paesaggistica.
- Il parere della Commissione locale per il paesaggio ha natura consultiva ed endoprocedimentale: non vincola la Soprintendenza, alla quale compete in via esclusiva la valutazione paesaggistica vincolante.
- L’archiviazione della pratica da parte della Soprintendenza, motivata esclusivamente dall’originaria inversione procedimentale nonostante la successiva regolarizzazione della trasmissione documentale, è illegittima per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
- L’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, riferito ai vizi dei provvedimenti vincolati, non può essere invocato per omettere l’esame nel merito di un parere paesaggistico espressivo di discrezionalità tecnica.
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