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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22093/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva sostituito il rigetto della richiesta di arresti domiciliari pronunciato dal Tribunale di Modena con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria tra le ore 8,30 e le ore 9,30. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione sul presunto pericolo di reiterazione, sostenendo l'assenza di elementi attuali, la giovane età e l'incensuratezza del ricorrente e la mancanza di spiegazioni sul giudizio prognostico; 2) violazione degli artt. 275, commi 1 e 2, e 275, comma 2-bis, c.p.p. in ordine alla scelta della misura, senza dimostrazione dell'inidoneità di misure meno gravose; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti e per mancato bilanciamento tra esigenze cautelari e di vita/lavoro del prevenuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, confermando la corretta e articolata valutazione prognostica del Tribunale basata su plurime circostanze attuali (tra cui una specifica grave condotta di resistenza commessa alcuni mesi prima, la correlazione con altre condotte criminose e un episodio ingiurioso subito dopo l'udienza di convalida). Il secondo motivo è stato giudicato generico in relazione all'adeguatezza della misura non coercitiva e conforme al principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata l'inidoneità di misure meno gravose. Il terzo motivo è stato ritenuto anch'esso generico e manifestamente infondato, non opponendosi alle concrete considerazioni prognostiche e all'adeguatezza della misura adottata, mentre le generiche esigenze lavorative addotte non sono risultate sufficienti. Sono inoltre stati disposti gli adempimenti di Cancelleria previsti dall'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro l'ordinanza che rigetti la richiesta di misura cautelare; la Corte ha confermato l'utilizzo di questo rimedio da parte del PM e la successiva decisione del Tribunale di Bologna.

  • artt. 81, 337, 339, comma 2, 61 n.2 cod. pen.

    Indicazione delle fattispecie penali contestate all'imputato; la misura è stata adottata in relazione alla prognosi cautelare nei confronti dell'imputato per i reati richiamati.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Disposizione concernente i requisiti della motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse specifica e fondata su elementi attuali, quindi non viziata.

  • art. 275 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Regolano la scelta della misura cautelare e il principio di adeguatezza; la Corte ha valutato che la misura dell'obbligo di presentazione fosse adeguata e proporzionata alla prognosi cautelare formulata.

  • art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Prevede valutazioni ulteriori sulle misure non coercitive; la Corte ha ritenuto generica l'allegazione della difesa circa l'inidoneità di misure meno gravose, confermando la motivazione del Tribunale.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sui compiti di cancelleria; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

  • principio di proporzionalità

    Principio utilizzato come parametro per commisurare la misura cautelare alle esigenze concrete; la Corte ha ritenuto rispettato tale principio nella scelta dell'obbligo di presentazione.

Massime di principio

  • Le valutazioni prognostiche sul pericolo di reiterazione possono legittimamente fondarsi su condotte recenti e attuali anche se non hanno dato luogo in precedenza a misure cautelari.
  • La giovane età e l'incensuratezza non bastano automaticamente a escludere il pericolo di reiterazione se sussistono comportamenti recenti che ne indicano la persistenza.
  • Per contestare in cassazione la scelta della misura cautelare occorre dimostrare specificamente l'inidoneità di misure meno gravose; censure generiche sulla proporzionalità o adeguatezza sono frequentemente inammissibili o destinate a essere respinte.
  • Le doglianze relative al bilanciamento fra esigenze cautelari e situazioni di vita/lavoro del prevenuto richiedono elementi concreti e comprovati; semplici affermazioni generiche sul lavoro non prevalgono sul giudizio prognostico motivato.
  • In sede di legittimità, il sindacato sulla valutazione dei fatti e della motivazione è limitato: la Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione è articolata, logica e fondata su elementi attuali.

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