Cassazione Penale, Sentenza n. 26405/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato per furto di energia elettrica aggravato, in relazione a un prelievo di 60.521 KWh dal 26 luglio 2016 al 20 luglio 2021 mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione. Nel giudizio di primo grado la difesa aveva eccepito che, per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il reato era divenuto procedibile a querela e che la querela non era stata proposta entro il termine transitorio di cui all'art. 85 del medesimo decreto. Il Tribunale aveva però consentito al pubblico ministero di formulare, solo all'udienza del 16 giugno 2023, una contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio o pubblica utilità, ritenendola idonea a riportare il reato nella procedibilità d'ufficio e pronunciando condanna. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione degli artt. 129 c.p.p. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, sostenendo l'illegittimità della contestazione suppletiva dell'aggravante intervenuta dopo la scadenza del termine per querela, quando il giudice avrebbe dovuto dichiarare subito l'improcedibilità; 2) illegittima applicazione dell'aggravante della recidiva. La difesa ha richiamato anche il recente arresto delle Sezioni Unite sulla necessità di rilevare immediatamente il difetto di procedibilità e sulla preclusione a modifiche dell'imputazione funzionali a eludere tale difetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Ha rilevato che, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 senza proposizione di querela da parte della persona offesa, il giudice avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza consentire una successiva contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., diretta a mutare il regime di procedibilità. La censura sulla recidiva è rimasta assorbita.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Il giudice deve rilevare immediatamente la mancanza della condizione di procedibilità e dichiarare l'improcedibilità senza proseguire il processo.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
Per i fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma, il termine per proporre querela decorre dal 30 dicembre 2022; decorso inutilmente, l'azione penale diviene improcedibile.
art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022
Ha modificato il regime di procedibilità del furto, rendendolo procedibile a querela nei casi previsti dalla riforma.
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
L'aggravante contestata in via suppletiva sarebbe stata utilizzata per ricondurre il fatto alla procedibilità d'ufficio, ma la sua contestazione tardiva è stata ritenuta inammissibile a tali fini.
art. 99, quarto comma, c.p.
Aggravante della recidiva richiamata nella sentenza di merito, ma la relativa censura è stata assorbita.
art. 517 c.p.p.
Richiamato nel quadro giurisprudenziale per negare che la modifica dell'imputazione possa essere usata per neutralizzare una causa di arresto del processo o per eludere il difetto di querela.
Massime di principio
- Quando un reato diventa procedibile a querela per effetto di una riforma, e il termine transitorio per proporla decorre inutilmente, il giudice deve rilevare d'ufficio e immediatamente il difetto della condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Dopo la scadenza del termine per proporre querela non è consentita una contestazione suppletiva di aggravanti finalizzate a mutare il regime di procedibilità da querela a ufficio.
- La modifica dell'imputazione non può essere utilizzata come strumento per neutralizzare una causa già perfezionata di arresto del processo, quale l'improcedibilità sopravvenuta per mancata querela.
- Se il primo motivo di ricorso determina l'annullamento per difetto di procedibilità, le ulteriori censure sul merito o su circostanze aggravanti restano assorbite.
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