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Sentenza

Sentenza n. 3427/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) del diniego tacito del Comune di Sorrento formatosi ex art. 25 comma 4 della L. n. 241/90 sull’istanza di accesso agli atti promossa dall’odierna ricorrente in data 26.11.2025; b) quatenus opus sit della nota prot.2260 del 12.01.2026 con la quale l’Ufficio Patrimonio del Comune di Sorrento ha comunicato la sua incompetenza a decidere sull’istanza; c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori in ogni modo relativi alla suddetta procedura;

Giustizia amministrativa202600718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso allo stradario comunale e ai grafici relativi alla perimetrazione della Via Rivezzoli, nonché nota dell'Ufficio Patrimonio che dichiarava di non detenere la documentazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato un'istanza di accesso documentale per ottenere copia dello stradario comunale e dei grafici con l'esatta perimetrazione della Via Rivezzoli e la natura delle aree, allo scopo di delimitare la strada pubblica rispetto alla propria proprietà. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013, oltre a eccesso di potere, falsità dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e l'assenza dei presupposti dell'accesso, sostenendo che la ricorrente avrebbe già delimitato la proprietà, che non sarebbero comprovate iniziative comunali di sconfinamento o allargamento della strada e che non sarebbe stata provata l'effettiva esistenza dei documenti richiesti. Ha inoltre sostenuto che l'istanza avrebbe imposto all'amministrazione un'inammissibile attività di elaborazione di dati e documenti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la documentazione richiesta è astrattamente inerente alla tutela della proprietà e alla verifica dei confini della strada pubblica. L'interesse all'accesso non richiede che sia già pendente o immediatamente proponibile un'azione giudiziale, né l'amministrazione può subordinare l'accesso alla propria valutazione sull'utilità o ammissibilità di future iniziative giudiziarie. Il Collegio ha distinto la richiesta di esibizione di documenti già esistenti dall'attività di elaborazione: la ricorrente ha infatti precisato che, ove lo stradario o i grafici non esistessero, sarebbe sufficiente una comunicazione attestante l'inesistenza. La nota dell'Ufficio Patrimonio non è stata annullata, in quanto limitata alla dichiarazione di non detenzione dei documenti da parte di quella struttura; tuttavia, il Comune, considerato quale unica entità amministrativa, non aveva fornito un riscontro complessivo e non aveva escluso l'esistenza della documentazione presso altri uffici. È stato quindi annullato il silenzio-rigetto e ordinato al Comune di esibire, entro trenta giorni, lo stradario comunale richiesto, ove esistente, oppure di attestare l'eventuale inesistenza dei documenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 25 l. 241/1990

    «per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse»; «Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo»

    L'accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato a documenti amministrativi esistenti; il silenzio-rigetto è illegittimo quando l'amministrazione non fornisce un riscontro complessivo sull'esistenza o inesistenza dei documenti.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo, in caso di fondatezza della domanda di accesso, di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti entro un termine determinato.

  • art. 100 c.p.c.

    L'eccezione di carenza di interesse è stata respinta perché la ricorrente ha dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione.

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma non risulta applicata o esaminata come decisiva dal giudice.

  • artt. 5 e seguenti d.lgs. 33/2013

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente, ma la decisione è stata fondata sull'accesso documentale ex l. 241/1990, non sull'accesso civico.

Massime di principio

  • L'accesso documentale richiede che il richiedente dimostri un interesse personale, diretto, concreto e attuale, collegato alla documentazione richiesta e a una situazione giuridicamente tutelata; non è invece necessario dimostrare l'attualità di un'azione giudiziale già proponibile o pendente.
  • L'amministrazione non può subordinare l'accesso alla propria valutazione sulla proponibilità, ammissibilità o utilità di future azioni giudiziarie del richiedente, dovendo limitarsi a verificare l'astratta inerenza dei documenti alla posizione soggettiva dedotta.
  • L'istanza di accesso può riguardare esclusivamente documenti amministrativi già esistenti e non impone all'amministrazione di effettuare attività di indagine, creazione o elaborazione di nuovi dati; quando il documento potrebbe non esistere, l'amministrazione deve attestare l'eventuale inesistenza.
  • Ai fini dell'accesso, il comune costituisce un'unica entità amministrativa: la dichiarazione di un singolo ufficio di non detenere la documentazione non esaurisce l'obbligo di riscontro se l'ente non verifica o non chiarisce l'eventuale disponibilità presso altri uffici.
  • Quando l'amministrazione dichiara espressamente l'inesistenza del documento richiesto, il giudice non può ordinare un'accesso privo di oggetto, ma può imporre all'ente di fornire tale attestazione come riscontro dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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